Abuso contratti a termine nella scuola: risarcimento forfettizzato e onere probatorio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15952 del 07.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblico impiego, in mancanza di stabilizzazione del lavoratore, l’impossibilità di convertire i rapporti a termine abusivi in rapporti a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, e la necessità di garantirgli un’effettiva tutela risarcitoria imposta dalla normativa eurounitaria si contemperano nel riconoscimento di un diritto soggettivo al risarcimento, in misura forfettizzata tra un minimo e un massimo, senza necessità di provare l’effettiva esistenza del danno. Resta ferma la possibilità di provare l’esistenza di un eventuale danno ulteriore. È inammissibile, per difetto di autosufficienza e mancato confronto con la ratio decidendi, il ricorso che presupponga una stabilizzazione non allegata né accertata e che si fondi su considerazioni astratte non ancorate al decisum impugnato.
Il Fatto
Una insegnante di scuola primaria convenne in giudizio il Ministero dell’Istruzione davanti al Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo il risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine. Il Tribunale accolse in parte la domanda; la Corte d’Appello di Bologna respinse l’appello del Ministero. Altri lavoratori, che avevano agito unitamente alla ricorrente, avevano visto integralmente respinte le proprie domande già in primo grado e non avevano appellato, con passaggio in giudicato delle loro posizioni.
Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, incentrati sulla mancanza di prova del danno e sull’illiceità della reiterazione. La lavoratrice ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha innanzitutto rilevato la tempestività della notifica del ricorso, effettuata a mezzo PEC il 25.11.2019 a fronte di una sentenza non notificata depositata il 23.5.2019. Poiché nei processi di lavoro non opera la sospensione feriale, il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. sarebbe scaduto il 23.11.2019, che era un sabato; ai sensi dell’art. 155, comma 5, c.p.c., il termine è prorogato al primo giorno non festivo, ovverosia al lunedì successivo. La proroga vale anche per le notificazioni a mezzo PEC, essendo anch’esse atti processuali svolti fuori dell’udienza.
Nel merito, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Ministero ha narrato la vicenda in termini avulsi dalla realtà, riferendosi a una lavoratrice con qualifica diversa da quella della controricorrente e affermando apoditticamente una immissione in ruolo che non trova alcun riscontro nella sentenza impugnata, la cui motivazione presuppone invece che la lavoratrice non fosse stata stabilizzata.
Tale profilo è decisivo: i primi due motivi presuppongono che fosse intervenuta la stabilizzazione a sanzionare l’abuso e che, quindi, fosse onere della lavoratrice provare un danno ulteriore. Ma la Corte d’Appello si è limitata a ribadire il principio per cui, in mancanza di stabilizzazione, il diritto al risarcimento è forfettizzato tra un minimo e un massimo, senza necessità di provare l’effettivo danno, richiamando le Sezioni Unite n. 5072 del 2016. Il ricorrente non si confronta con il decisum, né afferma che la stabilizzazione fosse stata allegata nel merito.
Quanto all’accertamento dell’illiceità della reiterazione, la Corte territoriale aveva osservato che non risultava specificamente contestato che, per l’unica ricorrente vittoriosa in prime cure, gli incarichi erano stati conferiti su posti di organico solo apparentemente di fatto, con distorto uso del potere organizzativo. A fronte di tale rilievo di non contestazione, le generali considerazioni sulla distinzione tra organico di diritto e organico di fatto appaiono astratte e inidonee a fondare un’ammissibile censura di violazione di legge. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità, liquidate e distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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