Accertamento analitico-induttivo e presunzioni semplici nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 3073 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi, il ricorso al metodo analitico-induttivo presuppone la complessiva inattendibilità della contabilità, da valutarsi secondo criteri di ragionevolezza ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, ancorché le scritture siano formalmente corrette. È sufficiente anche una parziale inattendibilità dei dati contabili. Le presunzioni semplici utilizzabili dall’Ufficio, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., non devono essere necessariamente plurime, potendo il convincimento fondarsi anche su un elemento unico, preciso e grave. Il nuovo art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dalla legge n. 130 del 2022, ha natura sostanziale e non processuale, con conseguente inapplicabilità ai giudizi introdotti prima del 16 settembre 2022.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado, che aveva annullato un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno 2015. L’atto traeva origine da un processo verbale di constatazione dell’Ufficio doganale, con cui si contestava alla società contribuente la cessione di gasolio denaturato per uso agricolo senza emissione di documento fiscale.

La società proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, incentrati sull’uso della presunzione semplice, sull’applicabilità della novella processuale tributaria e sull’omesso esame di un fatto decisivo. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 2729 cod. civ., lamentando un’inversione dell’onere della prova attraverso il ricorso alla presunzione. La Corte ha giudicato la censura infondata, richiamando l’orientamento per cui l’accertamento analitico-induttivo richiede la complessiva inattendibilità della contabilità, valutata secondo ragionevolezza, e può fondarsi anche su un solo elemento unico, preciso e grave (Cass. n. 22184 del 2020).

I giudici di legittimità hanno ulteriormente precisato che è sufficiente anche una parziale inattendibilità delle scritture, non potendo l’Ufficio prescinderne del tutto, ma potendo avvalersi di presunzioni semplici ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. (Cass. n. 33604 del 2019). Nel caso concreto la Commissione regionale aveva correttamente valorizzato plurimi elementi: rimanenze giornaliere negative o superiori alla capacità di deposito, omesse scritturazioni, difformità sui registri di carico e scarico e mancata tenuta del registro fiscale dei DAS.

Con il secondo motivo la contribuente invocava l’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992. La Corte ha rigettato la censura ribadendo che la norma, introdotta dall’art. 6 della legge n. 130 del 2022, ha natura sostanziale e si applica ai soli giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022 (Cass. n. 20816 del 2024; Cass. n. 16493 del 2024).

Il terzo motivo, incentrato sull’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è stato dichiarato inammissibile. La censura investiva il metodo di ricostruzione delle rimanenze, cioè una mera argomentazione difensiva e non un fatto storico in senso naturalistico, con conseguente divieto di nuovo accertamento in fatto nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014; Cass. n. 13024 del 2022). Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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