Nullità per motivazione apparente sul capo detrazione IVA (Cass. civ. Sez. 5 n. 13841 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, per motivazione apparente, la sentenza che, dietro la parvenza di una giustificazione, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, senza attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. In particolare, la motivazione è solo apparente quando risulta costruita in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio. La statuizione che, in tema di detrazione IVA, si limiti ad affermare che il contribuente “non può conseguire una vera e propria detrazione di costi”, senza specificare se confermi o annulli la ripresa, è affetta da insanabile incertezza sulla portata del capo della decisione e determina la nullità della sentenza nella parte relativa, con conseguente cassazione e rinvio.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di rettifica IVA relativo all’anno d’imposta 1997, emesso nei confronti di un contribuente a seguito di verifica della Guardia di finanza. L’Amministrazione finanziaria contestava l’omessa registrazione di corrispettivi e l’indebita detrazione dell’IVA afferente a fatture ritenute non inerenti, assumendo che il contribuente, qualificatosi come agente/mediatore immobiliare, svolgesse in concreto attività di “affittacamere”.
Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che respingeva il ricorso. Accolto l’appello dalla Commissione tributaria regionale, la Corte di cassazione cassava con rinvio. Dichiarata l’estinzione del giudizio per mancata riassunzione, la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso, affermava la ricorrenza dei presupposti per la rimessione in termini. Riassunto il giudizio, la CTR del Lazio accoglieva il ricorso in riassunzione, riformando la decisione di primo grado e riconoscendo al contribuente l’attività di intermediazione immobiliare.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i due motivi di ricorso proposti dall’Agenzia delle entrate. Con il primo motivo, l’Amministrazione deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., assumendo che la CTR avesse trascurato gli elementi raccolti in verifica circa la riconducibilità dell’attività alla sublocazione con prestazioni accessorie. Il motivo è stato rigettato: la sentenza impugnata espone una ricostruzione del fatto storico idonea a rendere percepibile la ratio decidendi, avendo la CTR accertato che le somme erano riscosse per conto dei proprietari e qualificato l’attività come intermediazione.
Con il secondo motivo, l’Agenzia deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione al capo concernente l’indebita detrazione IVA. La Corte ha accolto il motivo, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 22232/2016 e successive conformi (Cass. n. 14927/2017, Cass. n. 13977/2019), secondo cui è nulla la sentenza la cui motivazione non consenta di comprendere le ragioni della decisione.
Nel caso di specie, la CTR aveva affermato che il contribuente svolgeva “servizi di accoglienza”, concludendo che “non può conseguire una vera e propria detrazione di costi”. Tale passaggio è stato ritenuto apodittico e non ancorato ad alcuna ricostruzione del presupposto impositivo: non consente di comprendere se il giudice regionale abbia inteso confermare o annullare la ripresa, tanto più che il dispositivo si limita ad “Accogliere il Ricorso in Riassunzione”, senza specificare l’esito sul capo IVA.
L’ambiguità determina un’insanabile incertezza sulla portata della statuizione e rende impossibile ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito. La Corte ha pertanto dichiarato la nullità della sentenza nella parte relativa alla detrazione IVA, cassando la decisione sul punto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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