Accertamento bancario e obbligo di motivazione del giudice sul contraddittorio (Cass. civ. Sez. V n. 24813 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi mediante indagini bancarie, il giudice di merito che ometta di esaminare le specifiche allegazioni del contribuente volte a dimostrare l’estraneità di singole operazioni al materiale imponibile viola le regole di governo delle prove e incorre in motivazione carente. Quanto al contraddittorio endoprocedimentale, esso è obbligatorio solo per i tributi armonizzati, con onere del contribuente di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere; per le imposte non armonizzate nessun obbligo generale è rinvenibile, salvo espressa previsione legislativa. Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando il percorso argomentativo non consenta alcun controllo sull’esattezza del ragionamento decisorio.

Il Fatto

A seguito di una indagine bancaria sui conti di un contribuente esercente la professione di commercialista, l’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento con cui, ritenendo non giustificate cinque delle numerose operazioni controllate, rideterminava l’Irpef e l’Iva dovute per l’anno d’imposta 2012 in misura complessiva di € 28.297,93.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. L’appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio veniva respinto. Il contribuente proponeva allora ricorso per cassazione affidato a nove motivi, cui l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, relativo alla detraibilità dell’Iva assolta per l’acquisto e il completamento di un immobile destinato all’attività professionale. Il collegio richiama il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, sono inerenti anche le attività meramente preparatorie, purché il contribuente dimostri l’effettiva riferibilità dei beni alla futura produzione di ricavi. Nel caso concreto, l’immobile acquistato a grezzo nel 2012 risultava ancora inutilizzato e non utilizzabile al momento della verifica, a distanza di un quinquennio: manca dunque la prova richiesta e il motivo è infondato.

Il secondo motivo è invece accolto. Il contribuente aveva evidenziato le causali delle cinque operazioni contestate, comprese talune eseguite nella qualità di tutore. Il giudice regionale non ha vagliato tali specifiche allegazioni, contraddicenti il contenuto dell’atto impositivo. La sentenza rivela così di non aver tenuto conto delle regole di governo delle prove, mancando una disamina esaustiva delle questioni prospettate dalla difesa.

Il terzo motivo, sulla violazione del contraddittorio endoprocedimentale, è respinto. La Corte ribadisce l’orientamento delle Sezioni Unite n. 24823 del 2015: solo per i tributi armonizzati l’Amministrazione è gravata di un obbligo generale di contraddittorio, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente assolva all’onere di enunciare le ragioni che avrebbe potuto far valere, senza opposizione meramente pretestuosa. Per le imposte non armonizzate tale vincolo sussiste solo se espressamente sancito. Il principio del contraddittorio, per i tributi armonizzati, non può escludersi per il sol fatto che l’accertamento sia fondato su indagini “a tavolino”, ma ciò afferisce ai soli tributi armonizzati. Quanto all’Iva, rileva la prova di resistenza: occorre dimostrare che la celebrazione del contraddittorio avrebbe potuto comportare un risultato diverso.

Il quarto motivo, sulla mancata fissazione dell’udienza di sospensione, è infondato: ai sensi dell’art. 47, comma 7, d.lgs. n. 546 del 1992, gli effetti della sospensione cessano alla pubblicazione della sentenza di primo grado, sicché nessun pregiudizio deriva dalla mancata decisione sull’istanza cautelare.

I motivi settimo e ottavo, sulla violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., sono assorbiti limitatamente alle questioni del secondo motivo e per il resto privi di pregio. La Corte ribadisce che la presunzione ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 consente di riferire de plano ad operazioni imponibili i dati bancari, con inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente, cui è richiesta una prova analitica per ogni versamento. Il nono motivo, sulla motivazione apparente, è infondato: il giudice regionale ha esaminato analiticamente le censure in sedici pagine. Il ricorso è quindi accolto nei limiti del secondo motivo, con cassazione e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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