Fatture per operazioni inesistenti: onere probatorio e doppia conforme (Cass. civ. Sez. V n. 24814 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detraibilità dell’IVA e deducibilità dei costi relativi a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, assolto dall’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche mediante elementi indiziari, la fittizietà delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l’effettiva esistenza, non essendo sufficiente l’esibizione della fattura, né la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento. È inammissibile il motivo di cassazione che, pur deducendo la violazione di norme di legge, solleciti in realtà una rivalutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito. Nella specie opera inoltre il limite della doppia conforme, con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di un fatto decisivo.

Il Fatto

Una società immobiliare impugnava davanti alla CTP di Roma un avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2015, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato l’IVA riferita a fatture ritenute oggettivamente inesistenti. Le fatture erano state emesse da una seconda società per lavori edili, a sua volta subappaltati a terze imprese non pagate.

Il ricorso veniva rigettato in primo e in secondo grado. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la contribuente deduceva la violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 19 d.P.R. n. 633/1972, 2697 cod. civ. e 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., lamentando la confusione tra inesistenza oggettiva e soggettiva e la scorretta distribuzione dell’onere della prova.

La Corte lo dichiara inammissibile: la censura denuncia solo in apparenza una violazione di norme di legge, mentre mira alla rivalutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, trasformando surrettiziamente il giudizio di legittimità in un nuovo grado di merito, non consentito.

Nel merito, la Corte richiama l’orientamento consolidato in materia di fatture per operazioni inesistenti: assolta dall’Amministrazione la prova, anche indiziaria, della oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l’effettiva esistenza. Non basta l’esibizione della fattura, né la regolarità formale delle scritture o dei mezzi di pagamento, normalmente utilizzati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia.

Il giudice di appello si era attenuto a tali principi, valorizzando la commistione tra le due società e il ruolo di società schermo di quella emittente, che non aveva mai eseguito le prestazioni fatturate. Essendo le somme versate costi non effettivamente sostenuti, si trattava di costi fittizi, non deducibili, con IVA non detraibile.

Il secondo motivo, che denunciava l’omesso esame di errori di calcolo sull’ammontare dell’IVA detraibile, è parimenti inammissibile. La Corte rileva il limite della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., applicabile ai giudizi instaurati con appello depositato anteriormente al 1° gennaio 2016, non avendo il ricorrente dimostrato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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