Accertamento integrativo fondato su indagini bancarie è legittimo (Cass. civ. Sez. V n. 20761 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione finanziaria può procedere a un accertamento integrativo, per il medesimo periodo d’imposta, nei termini di decadenza, purché sia fondato su fonti diverse da quelle poste a base del primo accertamento o su dati la cui conoscenza sia sopravvenuta. A differenza dell’accertamento generale, l’accertamento parziale di cui agli artt. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 non richiede, ai fini della successiva integrazione, la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da indicare a pena di nullità; è sufficiente che l’integrazione si fondi su fonti diverse. Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ. riguarda i fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non i documenti prodotti, né la loro valenza probatoria. La verifica delle movimentazioni su conti intestati a terzi è legittima quando la ristrettezza della compagine sociale fa presumere che le operazioni siano state compiute nell’interesse della società, restando a carico del contribuente la prova contraria.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, sulla base delle risultanze di un primo processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, notificava a una società di capitali due avvisi di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativi agli anni d’imposta 2004 e 2005. Nel corso di una successiva verifica, autorizzata ex art. 32, comma 6-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973, la Guardia di finanza esaminava le movimentazioni dei conti bancari intestati alla società e ai soci, redigendo un secondo verbale. Su tale base l’Ufficio notificava tre avvisi di accertamento integrativi per gli anni 2004, 2005 e 2006 e, sul presupposto della ristretta base partecipativa, emetteva distinti avvisi anche nei confronti dei soci.
La Commissione tributaria provinciale annullava gli avvisi per il 2004 e il 2005 e accoglieva parzialmente il ricorso per il 2006. La Commissione tributaria regionale accoglieva integralmente l’appello dell’Ufficio. La società e i soci ricorrono per cassazione con due motivi, articolati in più sub-censure.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione del principio di non contestazione rispetto alla documentazione prodotta in primo grado a giustificazione delle movimentazioni bancarie. I giudici di legittimità richiamano l’orientamento consolidato secondo cui l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti, né la loro valenza probatoria (Cass. n. 12748 del 2016; Cass. n. 3306 del 2020). Il principio non copre le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione dei documenti (Cass. n. 6172 del 2020) e non impedisce al giudice di pervenire a un diverso accertamento (Cass. n. 16028 del 2023). La censura è dichiarata manifestamente infondata.
Il secondo profilo riguarda la legittimità dell’accertamento integrativo. La ricorrente sosteneva che l’Ufficio, con il primo verbale, fosse già a conoscenza di tutti i dati rilevanti. La Corte ricostruisce la distinzione tra accertamento parziale e accertamento integrativo, entrambi derogatori del principio di tendenziale unicità dell’accertamento. L’accertamento parziale non preclude una successiva integrazione e non richiede, a tal fine, la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da indicare a pena di nullità (Cass. n. 23685 del 2018; Cass. n. 9070 del 2020; Cass. n. 27788 del 2020): è sufficiente che l’integrazione si fondi su fonti diverse. Nel caso concreto gli accertamenti integrativi si basavano sulle verifiche bancarie, quindi su fonti diverse dai primi atti impositivi.
La Corte rileva però che i ricorrenti hanno omesso di specificare se l’accertamento originario fosse parziale o integrale, non riproducendo il contenuto motivazionale degli avvisi né allegandoli al ricorso. Tale omissione preclude la verifica richiesta, poiché le conseguenze giuridiche differiscono. Non assume rilievo, a tal fine, l’eventuale erroneo riferimento nell’atto all’art. 39 anziché all’art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, giacché l’accertamento parziale non è un metodo autonomo ma una modalità procedurale che segue le medesime regole (Cass. n. 8406 del 2018). Il motivo è inammissibile.
Quanto alla dedotta mancanza di rituale notificazione degli originari avvisi, la Corte osserva che la ricorrente non ha provato la definitività della sentenza di annullamento resa in primo grado. In ogni caso, quella pronuncia non incide sulla legittimità degli avvisi integrativi, trattandosi di atti tra loro assolutamente indipendenti. La censura sull’omessa pronuncia relativa al contraddittorio endoprocedimentale è inammissibile per difetto di specificità.
Infine, sull’estensione delle indagini bancarie a conti intestati a terzi, la Corte conferma il consolidato orientamento secondo cui la mera sussistenza del rapporto societario, pur in assenza di poteri gestori, fa presumere — ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 — che le operazioni siano state compiute nell’interesse della società. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al versamento del contributo unificato se dovuto.
Nota della Redazione
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