Inammissibile il ricorso privo di autosufficienza e di specificità dei motivi (Cass. civ. Sez. III n. 20759 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano privi di momento di sintesi, di idonea numerazione e di richiamo dei parametri asseritamente violati tra quelli previsti dall’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., risultando così violato l’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. La comprensione della vicenda sostanziale e processuale che può essere raggiunta soltanto mediante la lettura della sentenza impugnata e del controricorso rende di per sé il ricorso inammissibile. La mancata applicazione del regime di impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici alle procedure esecutive presso terzi già definite non trova appiglio normativo, non essendo sostenibile alla luce della Corte costituzionale n. 12 del 2019. La censura avverso la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. richiede critiche argomentate in diritto, non essendo motivazione adeguata la semplice infondatezza della pretesa.

Il Fatto

Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma che ha confermato la decisione del Tribunale di Frosinone, di rigetto dell’opposizione avverso due ordinanze di assegnazione emesse in un procedimento di espropriazione presso terzi nei suoi confronti. Resiste con controricorso la società cessionaria, quale mandataria della società di servicing. L’INPS ha depositato procura speciale alle liti. Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. Entrambe le parti principali hanno depositato memoria per l’adunanza camerale.

La questione approda in Cassazione perché il ricorrente lamenta l’illegittimità della mancata applicazione del regime di impignorabilità parziale alle procedure esecutive già definite e contesta la condanna per responsabilità processuale aggravata.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte rileva che la sentenza prodotta in atti è priva di glifo, ossia della stampigliatura recante l’indicazione del numero del provvedimento e della data di pubblicazione. Tuttavia, il collegio ritiene che la causa possa essere decisa sulla base del criterio della ragione più liquida, prescindendo dalla tematica relativa alla regolarità formale della copia della sentenza gravata.

I motivi addotti risultano privi di un momento di sintesi iniziale, di idonea numerazione e di richiamo dei parametri asseritamente violati. Essi sono del tutto aspecifici e incorrono nella violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. La comprensione della vicenda sostanziale e processuale può essere raggiunta soltanto mediante la lettura della sentenza impugnata e del controriscorso, il che rende di per sé il ricorso inammissibile.

Tale rilievo esime la Corte dall’esaminare l’assunto del ricorrente secondo cui sarebbe illegittima la mancata applicazione dell’art. 545, comma 8, cod. proc. civ., come risultante dall’art. 13, lett. l), del d.l. n. 83 del 2015, convertito nella legge n. 132 del 2015, alle procedure di espropriazione presso terzi già definite. La tesi non ha alcun appiglio normativo e non è sostenibile alla luce della Corte costituzionale n. 12 del 2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6, del d.l. n. 83 del 2015 nella parte in cui non prevede che il nuovo regime di impignorabilità parziale si applichi anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore.

Nella specie le procedure esecutive di pignoramento presso terzi risultavano definite da epoca di gran lunga antecedente all’entrata in vigore del decreto-legge, poiché le ordinanze di assegnazione risalgono entrambe all’anno 2008. L’opposizione all’esecuzione venne proposta quando si era ormai consolidato l’esito definitivo del procedimento esecutivo, posto che il pignoramento presso terzi si conclude con l’ordinanza di assegnazione, anche quando si tratti di un credito periodico. Le questioni attinenti all’importo delle somme assegnate integrano questioni prettamente fattuali, non devolvibili in sede di legittimità.

Infine, la censura relativa alla condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. non è adeguatamente supportata da critiche argomentate in diritto. La Corte territoriale ha reputato sussistente la responsabilità processuale aggravata, avendo ritenuto la manifesta infondatezza delle tesi prospettate tardivamente, considerando la pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente e la manifesta inconsistenza giuridica delle censure, secondo la giurisprudenza nomofilattica delle Sezioni Unite n. 22405 del 2018. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile con riferimento a tutte le censure prospettate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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