Accertamento integrativo tributario e sopravvenuta conoscenza di dati nuovi (Cass. civ. Sez. V n. 10226 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento integrativo, ai sensi dell’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, costituiscono dati nuovi, la cui sopravvenuta conoscenza legittima l’integrazione o la modificazione in aumento dell’avviso, anche quelli già conosciuti da un Ufficio fiscale ma non ancora in possesso dell’Ufficio che ha emesso l’avviso originario. Il p.v.c. della Guardia di finanza non ancora trasmesso all’Agenzia al momento della notifica dell’accertamento sintetico integra l’elemento nuovo posto a fondamento dell’atto. L’art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973, che impone agli Uffici finanziari la reciproca e tempestiva comunicazione delle attività intraprese, non attribuisce al contribuente un diritto a non essere ulteriormente compulsato né consente, in mancanza di espressa comminatoria, di dedurre dalla sua violazione l’invalidità dell’accertamento.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate ricorre in Cassazione avverso la sentenza della C.t.r. che, in accoglimento dell’appello del contribuente, aveva annullato un avviso di accertamento relativo all’anno 2007. L’Ufficio aveva contestato al contribuente, in qualità di associato di uno studio legale, un maggior reddito di partecipazione, quantificato in una quota pari al 90 per cento, sulla base di distinto accertamento emesso nei confronti dell’associazione professionale.
La C.t.p. aveva rigettato il ricorso del contribuente, ritenendo valida la notifica dell’atto. La C.t.r., investita anche della questione relativa agli artt. 42 e 43 d.P.R. n. 600 del 1973, aveva invece accolto l’appello, escludendo che l’accertamento si fondasse su sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi, dal momento che le notizie sulla rideterminazione del reddito dell’associazione erano già contenute in un processo verbale di constatazione. L’atto, pur qualificato come integrativo, non menzionava alcun nuovo elemento.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso sollevate dal contribuente. Quanto alla notifica a mezzo p.e.c. eseguita dal difensore, richiama il principio per cui, nel giudizio di cassazione avverso le sentenze tributarie, la notificazione è valida anche se anteriore all’entrata in vigore del processo tributario telematico, trovando applicazione l’art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992 e l’art. 3-bis legge n. 53 del 1994.
Quanto alla dedotta inesistenza del ricorso per assenza di firma digitale, la Corte ricorda che la mancanza della sottoscrizione comporta nullità e non inesistenza dell’atto, essendo la firma digitale equiparata alla sottoscrizione autografa. Nel caso concreto la riferibilità del ricorso all’Avvocatura dello Stato è corroborata dall’indirizzo p.e.c. del notificante e dall’attestazione di conformità sottoscritta dal difensore, che fa fede fino a querela di falso. Opera quindi il principio del raggiungimento dello scopo.
Nel merito il motivo è fondato. La Corte ribadisce che sono dati nuovi, ai fini dell’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, anche quelli conosciuti da un Ufficio fiscale ma non ancora in possesso dell’Ufficio che ha emesso l’avviso originario. L’obbligo di reciproca comunicazione posto dall’art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973 non attribuisce al contribuente un diritto a non essere ulteriormente compulsato, né consente di dedurre dalla sua violazione una sanzione sul piano della validità dell’atto.
La C.t.r. non si è attenuta a tali principi. Ha dato rilievo al solo succedersi cronologico dei fatti, senza verificare se il p.v.c. fosse già stato trasmesso all’Agenzia al momento della notifica dell’accertamento sintetico. Non ha considerato che quest’ultimo era stato oggetto di un primo tentativo di notifica nell’aprile 2012, sicché l’accertamento dei redditi di partecipazione si fondava su un sopravvenuto processo verbale della Guardia di finanza, elemento nuovo a sostegno dell’atto integrativo. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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