Rinotifica del ricorso in cassazione non eseguita: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 33360 del 20.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di ordine di rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, il termine per il deposito dell’atto notificato previsto dall’art. 371-bis c.p.c. si applica per interpretazione estensiva, con la conseguenza che il deposito tardivo determina l’improcedibilità del ricorso. Qualora l’ordine di rinotifica non venga osservato, anche solo parzialmente, la conseguenza è l’inammissibilità del ricorso, restando irrilevante ogni valutazione sul merito dell’impugnazione.

Il Fatto

La società contribuente impugnava una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, delle sanzioni derivanti da un avviso di accertamento, lamentando l’omessa notifica dell’atto prodromico ed eccependo in subordine la nullità della cartella per intervenuto condono tombale ai fini Iva. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo nulla la notifica sia della cartella sia dell’avviso di accertamento; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate.

Proponeva quindi ricorso per cassazione l’Agenzia, affidandosi a un unico motivo. La società contribuente rimaneva intimata. Accertata la nullità della notifica del ricorso, eseguita presso un codifensore non domiciliatario, la Corte disponeva con ordinanza interlocutoria la rinotifica del ricorso nei confronti della contribuente, del curatore e dell’agente della riscossione, nel termine perentorio di sessanta giorni.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva preliminarmente che l’ordine di rinotifica non risulta ottemperato: l’Agenzia delle entrate non ha depositato la documentazione attestante la riattivazione del procedimento notificatorio. Il thema decidendum si sposta così dal merito tributario al rispetto delle regole processuali imposte dal provvedimento interlocutorio.

Il principio applicato è quello della costante giurisprudenza di legittimità: il termine per il deposito del ricorso notificato previsto dall’art. 371-bis c.p.c., pur riferendosi espressamente all’ipotesi di integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte pretermesso, è applicabile per interpretazione estensiva anche quando sia ordinata la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

Da tale estensione discendono due esiti distinti, che la Corte tiene nettamente separati. Il deposito tardivo dell’atto notificato determina l’improcedibilità del ricorso, come affermato dal precedente Cass. n. 18539 del 2024. Quando invece l’ordine di rinotifica non venga osservato, anche solo parzialmente, la conseguenza è l’inammissibilità del ricorso, secondo gli indirizzi Cass. n. 9097 del 2019 e Cass. n. 1930 del 2017.

Nel caso di specie la fattispecie ricade nella seconda ipotesi, non risultando alcuna attività notificatoria documentata. La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione della società contribuente. Infine, poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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