Motivazione apparente e mancata riqualificazione della domanda risarcitoria (Cass. civ. Sez. III n. 31089 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello che confermi il rigetto della domanda di risarcimento fondata sull’inadempimento di un contratto dichiarato nullo, senza esaminare la richiesta di riqualificazione della domanda in termini di responsabilità extracontrattuale, è affetta da motivazione apparente e viola il c.d. minimo costituzionale. La nullità del contratto di prestazione professionale non esime il giudice dal potere-dovere di qualificazione della domanda alla luce del petitum sostanziale e degli elementi di fatto già acquisiti al processo. È denunciabile in cassazione, ai sensi dell’art. 360, n. 4), cod. proc. civ., solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, tra cui la motivazione apparente, restando esclusa la mera insufficienza della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori di ristrutturazione del proprio immobile, chiedendone la condanna al risarcimento per inadempimento. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la riconvenzionale di pagamento del saldo, dichiarando d’ufficio la nullità assoluta del contratto di prestazione professionale, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 cod. civ. e dell’art. 16 r.d. n. 274/1929: i lavori, per la loro natura, richiedevano opere in cemento armato e andavano perciò affidati soltanto a ingegneri o architetti.
La Corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che dalla nullità del contratto derivasse l’impossibilità di ogni effetto risarcitorio. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, censurando la motivazione apparente e la mancata riqualificazione della domanda in chiave aquiliana.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è ritenuto fondato nei limiti delle considerazioni svolte. La Corte territoriale, nel confermare la decisione di prime cure, si è limitata a ripetere che la domanda trovava fondamento nel contratto nullo, senza rispondere in modo argomentato alla questione di merito proposta con l’impugnazione.
La Suprema Corte osserva che la mera ripetizione ridondante della statuizione di rigetto non consente di comprendere l’iter logico seguito dal giudice di appello. Gli argomenti addotti risultano avulsi dal petitum sostanziale, costituito dal risarcimento dei danni derivanti dalla condotta del professionista, e nulla esplicano in relazione alla richiesta di riqualificazione della domanda, pure formulata in appello e implicitamente rigettata.
Le argomentazioni sono pertanto tautologiche e danno vita a una sostanziale apparenza della motivazione, esistente solo formalmente ma priva di sostanza. Esse non rispettano il c.d. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. e dall’art. 132, comma 2, cod. proc. civ.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, anche a Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Il vizio si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
Dall’accoglimento del primo motivo discende l’assorbimento dei restanti. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata a diversa sezione della Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che in diversa composizione provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.