Accertamento sintetico e prova contraria del contribuente: riesame del fatto inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 4778 del 22.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico, la prova contraria richiesta al contribuente non impone di dimostrare che i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte siano stati utilizzati proprio per coprire le spese contestate, ma esige la prova che ciò sia quanto meno potuto accadere, con esclusione di finalità estranee all’accertamento. Il giudice di merito che accerta la relazione tra disponibilità economiche prive di rilevanza reddituale e spese di mantenimento dei beni-indice applica correttamente il principio. È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna aveva accolto l’appello del contribuente, riformando la decisione di primo grado che aveva rigettato i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento.
Con tali avvisi l’Ufficio aveva determinato sinteticamente il reddito imponibile del contribuente per gli anni d’imposta 2007 e 2008, ai sensi dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base dei decreti ministeriali del 10 settembre 1992 e del 9 novembre 1992. Il contribuente è rimasto intimato. Il consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata, dopo aver quantificato la disponibilità economica della famiglia dimostrata dal contribuente, ha espressamente accertato che le relative somme, prive di rilevanza reddituale, erano state utilizzate per sostenere le spese di mantenimento dei beni-indice, pur in presenza di redditi esigui.
Con tale passaggio motivazionale, non impugnato per carenza assoluta o apparenza, il giudice di appello ha accertato in punto di fatto la relazione tra le disponibilità esenti dimostrate e le spese supposte in conseguenza del possesso dei beni-indice di maggiore capacità contributiva.
Il Collegio ha quindi escluso che il giudice di merito si sia discostato dal principio giurisprudenziale secondo cui, pur non prevedendosi esplicitamente la dimostrazione che gli ulteriori redditi siano stati utilizzati proprio per coprire le spese contestate, si chiede la prova del fatto che ciò sia quanto meno potuto accadere, escludendo che tali somme siano state impiegate per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico. Sono richiamate, tra le altre, Cass. n. 1510 del 2017, Cass. n. 8995 del 2014, Cass. n. 7389 del 2018, Cass. n. 18097 del 2018 e Cass. n. 16637 del 2020.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile: pur prospettato nella veste di pretesa violazione di legge, esso era finalizzato a rimettere in discussione l’accertamento in fatto già effettuato dal giudice d’appello. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura, infatti, soltanto quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie.
La Corte ha inoltre ribadito, richiamando Cass. Sez. 6-3, n. 26769 del 2018 e Cass. Sez. Un. n. 34476 del 2019, che è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici. Nulla è stato disposto sulle spese, essendo il contribuente intimato; la ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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