Notifica cartella a mezzo posta esclude la raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. V n. 1896 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita ai sensi dell’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa. Trovano infatti applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982. Ne consegue che, in caso di consegna al portiere dello stabile, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, senza necessità di ulteriori adempimenti. Nel processo tributario, inoltre, la parte rimasta contumace in primo grado può produrre documenti in appello ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, e le questioni nuove non trattate nel merito sono inammissibili per la prima volta in sede di legittimità.

Il Fatto

Il contribuente impugnava due intimazioni di pagamento notificate dalla società concessionaria in relazione a diverse cartelle. La commissione provinciale accoglieva i ricorsi rilevando che non era stata fornita la prova della regolare notificazione della cartella, in particolare dell’adempimento di cui all’art. 7 della legge n. 890/1982, a fronte della consegna della prima raccomandata nelle mani del portiere dello stabile di residenza.

Gli appelli proposti dalla concessionaria venivano riuniti e la commissione regionale confermava le decisioni di primo grado, salvo che per una cartella notificata direttamente al destinatario. Avverso tale sentenza la concessionaria proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo; il contribuente resisteva con controricorso e ricorso incidentale articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 7 legge n. 890/1982. La Corte lo ritiene fondato, muovendo dal dato pacifico che la notifica delle cartelle era stata eseguita proprio ai sensi dell’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che in tal caso non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa, poiché trovano applicazione le norme sul servizio postale ordinario, con esclusione dell’art. 1, comma 883, legge n. 145/2018, privo di efficacia retroattiva. Viene richiamata la pronuncia Cass. n. 10037 del 2019 e, sul perfezionamento, Cass. n. 946 del 2020, secondo cui è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, essendo la notifica valida anche in mancanza dell’indicazione delle generalità del consegnatario.

La Corte valorizza inoltre Cass. n. 9240 del 2019, sulla presunzione di legittimazione del consegnatario, e soprattutto Cass. n. 8293 del 2018, secondo cui, in caso di notifica diretta a mezzo posta, in ipotesi di consegna al portiere la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario. Il richiamo alla pronuncia n. 6121 del 2023 è respinto, riferendosi a notifica eseguita personalmente dal messo notificatore.

Quanto al ricorso incidentale, i tre motivi sono rigettati. Il primo, sulla pretesa inammissibilità della produzione documentale in appello da parte del contumace, è infondato alla luce dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992 e di Cass. n. 29568 del 2018. Il secondo e il terzo investono questioni mai trattate nel merito e quindi inammissibili in legittimità, non essendo consentito censurare per la prima volta vizi dell’atto impugnato.

In conclusione, il ricorso incidentale è rigettato e il ricorso principale accolto, con cassazione in parte qua della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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