Accertamento sintetico e prova contraria: onere motivazionale del giudice di appello (Cass. civ. Sez. V n. 2918 del 31.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico, la sentenza d’appello che si limiti ad affermare che le prove offerte dal contribuente non sono idonee a contrastare il compendio indiziario, senza rendere comprensibile l’iter logico seguito, è affetta da motivazione apparente. Il giudice deve valutare il materiale probatorio prodotto, in particolare la documentazione attestante l’incasso di anticipi sul prezzo di vendita di immobili nel periodo d’imposta accertato. Quanto alla prova contraria, agli incrementi patrimoniali iscritti per quote sui redditi dei cinque anni precedenti non possono opporsi disinvestimenti intervenuti in anni successivi. Non sussiste, nella previgente disciplina, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, introdotto solo con l’art. 22, comma 1, d.l. n. 78/2010 per gli accertamenti relativi a redditi con termine dichiarativo non scaduto all’entrata in vigore.
Il Fatto
Il contribuente riceveva due avvisi di accertamento della Agenzia delle Entrate per gli anni d’imposta 2005 e 2006, con rettifica operata mediante metodo sintetico ai sensi dell’art. 38, comma quarto, d.P.R. n. 600/1973. L’Ufficio valorizzava beni indice di capacità contributiva e disponibilità finanziarie, rideterminando i redditi in misura molto superiore a quelli dichiarati.
La C.t.p. di Milano accoglieva i ricorsi. La C.t.r. della Lombardia, con due sentenze di identico tenore, accoglieva gli appelli dell’Ufficio e rigettava nel merito le domande, con condanna del contribuente alle spese. Avverso tali pronunce il contribuente proponeva ricorso per cassazione, con sei motivi quanto al 2006 e con quattro motivi quanto al 2005; l’Ufficio resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte dispone preliminarmente la riunione dei giudizi, per connessione oggettiva e soggettiva, trattandosi di due avvisi relativi alla medesima attività di accertamento tributario.
Esaminando il motivo sul contraddittorio preventivo, la Corte lo rigetta. Richiamate le Sezioni Unite n. 24823 del 2015, si afferma che nell’ordinamento tributario nazionale non esiste una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale; l’obbligo è stato introdotto dall’art. 22, comma 1, d.l. n. 78/2010, conv. dalla legge n. 122/2010, con efficacia limitata agli accertamenti relativi a redditi con termine dichiarativo non ancora scaduto all’entrata in vigore. La previgente normativa non lo prevedeva.
È invece accolto il terzo motivo del ricorso relativo al 2006. La sentenza impugnata aveva liquidato le prove del contribuente con un’argomentazione apodittica, senza chiarire perché le fonti di prova in atti non valessero a contrastare la ricostruzione induttiva. Il materiale probatorio valorizzato nel ricorso — anticipi di prezzo incassati nel 2006 per la vendita di immobili, documentati da atti pubblici ed estratti conto bancari, oltre a un prestito ricevuto — non è stato valutato. Ne deriva la censura di motivazione apparente.
Quanto al ricorso relativo al 2005, è fondato il secondo motivo. La C.t.r. aveva escluso che gli smobilizzi del novembre 2006 e del febbraio 2007 provassero la natura non reddituale delle somme investite nel 2007 e nel 2008. Il ragionamento fa malgoverno dell’art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973, nel testo anteriore alla riforma del 2010. La norma reca una presunzione iuris tantum secondo cui la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta con redditi conseguiti nell’anno e nei quattro precedenti, in misura costante; la prova contraria non può che riferirsi a movimenti anteriori all’investimento effettivo.
In conclusione la Corte, riuniti i giudizi, rigetta il motivo sul contraddittorio, accoglie i motivi su motivazione apparente e prova contraria, dichiara assorbiti i restanti, cassa le sentenze impugnate e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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