Imposta unica scommesse: bookmaker estero e ricevitoria C.T.D. (Cass. civ. Sez. V n. 9045 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica su concorsi pronostici e scommesse, è soggetto passivo anche il bookmaker estero privo di concessione che raccolga scommesse nel territorio italiano, nonché il centro di trasmissione dati che operi per suo conto, poiché l’imposta si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia, a prescindere dal luogo di stabilimento, senza restrizione discriminatoria rispetto ai bookmakers nazionali. L’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010, di interpretazione autentica dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, ha natura retroattiva e si applica anche ai rapporti perfezionatisi prima della sua entrata in vigore. Tuttavia, per le annualità anteriori al 2011 il centro di trasmissione dati non può essere chiamato a rispondere, per difetto di traslazione dell’imposta; quanto al bookmaker estero, per l’anno 2010 sussiste l’obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva, con conseguente annullamento delle sanzioni.

Il Fatto

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli notificava separati avvisi di accertamento nei confronti di un centro di trasmissione dati operante in Italia e di una società bookmaker di diritto estero, per gli anni di imposta 2010, 2011 e 2012, per il mancato pagamento dell’imposta unica sulla raccolta delle scommesse.

I contribuenti impugnavano gli atti dinanzi alla C.T.P. di Milano, che rigettava i ricorsi, e la C.T.R. della Lombardia confermava la legittimità della ripresa richiamando l’art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010. Proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi, la società bookmaker e il centro di trasmissione dati chiedevano, tra l’altro, il rinvio dell’udienza per una proposta di conciliazione ai sensi dell’art. 48-bis del d.lgs. n. 546 del 1992.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge anzitutto l’istanza di rinvio finalizzata alla conciliazione. Il d.lgs. n. 220 del 2023, entrato in vigore il 4 gennaio 2024, estende la conciliazione fuori udienza ai giudizi di cassazione, ma l’art. 4, comma 2, ne subordina l’applicazione ai giudizi instaurati in primo e secondo grado con ricorso notificato dopo il 1° settembre 2024. Nel giudizio di legittimità permane quindi il divieto di mero rinvio dell’udienza.

Sul merito, la Corte ricostruisce il sistema dell’imposta unica richiamando i propri precedenti e gli interventi della Corte costituzionale n. 27 del 2018 e della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 febbraio 2020, causa C-788/18. Il centro di trasmissione dati è soggetto passivo perché svolge attività gestoria che integra il presupposto impositivo. L’imposta è applicabile a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia, senza discriminazioni tra bookmakers nazionali ed esteri.

Quanto alla portata temporale, la Corte ribadisce che la natura interpretativa dell’art. 1, comma 66, lett. b), legge n. 220 del 2010 ne impone l’applicazione anche ai rapporti perfezionatisi prima della sua entrata in vigore, potendo le parti rimodulare la regolazione delle commissioni. Per le annualità anteriori al 2011, però, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui assoggetta la ricevitoria operante per conto di soggetti privi di concessione, giacché l’entità delle commissioni si era già cristallizzata: il centro di trasmissione dati non risponde quindi per il 2010, né per l’imposta né per le sanzioni.

Sul bookmaker estero, invece, la Corte accoglie il motivo relativo all’anno 2010. Fino all’entrata in vigore della norma interpretativa sussisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva, rilevante ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, con conseguente annullamento delle sanzioni per quella sola annualità.

Gli altri motivi sono rigettati o dichiarati inammissibili. La Corte esclude il rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E. e, sul contraddittorio endoprocedimentale, ribadisce l’orientamento delle Sezioni Unite n. 24823 del 2015: fuori dai tributi armonizzati non sussiste un generalizzato obbligo di contraddittorio. La causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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