Accertamento sintetico: prova contraria del contribuente e scostamento pluriennale (Cass. civ. Sez. V n. 17652 del 26.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, la determinazione operata dall’Amministrazione sulla base degli indici di capacità contributiva integra una presunzione legale relativa, che dispensa l’Ufficio da ulteriori prove sull’esistenza dei fattori-indice. Grava sul contribuente la prova contraria, che non si esaurisce nella dimostrazione della mera disponibilità di redditi ulteriori non imponibili: occorre documentare l’entità e la durata del possesso di tali redditi e fornire elementi sintomatici del loro impiego per coprire le spese contestate. Il giudice di merito, accertata l’effettività dei fattori-indice, non può privarli del valore presuntivo loro attribuito dalla legge, ma deve valutare la riferibilità della maggiore capacità contributiva ai redditi ulteriori allegati. Il requisito dello scostamento pluriennale esige una verifica in ambito temporale non occasionale.

Il Fatto

Due coniugi ricorrono avverso gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, per gli anni di imposta 2006 e 2007, ha determinato con metodo sintetico un maggior reddito, imputato al 50% a ciascuno, fondandosi sulla proprietà di quattro immobili e di tre autovetture di grossa cilindrata, due delle quali acquistate nei medesimi anni.

La Commissione di prossimità accoglie parzialmente il ricorso, valorizzando la documentazione relativa al riscatto di due polizze assicurative avvenuto nel 2006, e ridetermina il reddito entro soglie inferiori. La CTR del Lazio conferma la pronuncia, rigettando sia l’appello dei contribuenti sia l’appello incidentale dell’Ufficio. Propongono ricorso principale i contribuenti, con tre motivi, e ricorso incidentale l’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, sul termine dilatorio di 60 giorni, è infondato. Il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio solo per i tributi armonizzati, mentre per quelli non armonizzati sussiste nei soli casi previsti. L’art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973 ha introdotto l’obbligo per l’accertamento sintetico solo dal periodo di imposta 2009, sicché per le annualità precedenti l’atto resta legittimo anche senza contraddittorio.

Il secondo motivo del ricorso principale e l’unico motivo di ricorso incidentale vengono esaminati congiuntamente, perché investono l’onere della prova. Il redditometro opera come presunzione legale relativa: accertata l’effettività dei fattori-indice, il giudice non può svuotarli del valore presuntivo, ma valuta la prova offerta dal contribuente sulla provenienza non reddituale delle somme necessarie al mantenimento dei beni.

La Corte ribadisce che al contribuente non basta dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della ricchezza. La norma richiede una prova documentale su circostanze sintomatiche dell’impiego di quei redditi per le spese contestate, con riferimento all’entità e alla durata del possesso, ancorando a fatti oggettivi quantitativi e temporali la riferibilità della maggiore capacità contributiva.

La CTR ha fatto malgoverno di tali principi: ha ritenuto sufficiente la prova del riscatto delle polizze senza verificare il collegamento tra redditi ulteriori e spese-indice. Il vizio inficia ab origine il percorso argomentativo anche quanto all’errata attribuzione temporale dei redditi.

Il terzo motivo è fondato: i giudici di merito, in assenza di domanda dell’Amministrazione, hanno rideterminato in peius l’importo accertato per il 2007, incorrendo in ultra-petizione. La Cassazione accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, rigetta il primo, accoglie il ricorso incidentale e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché verifichi anche il requisito dello scostamento pluriennale e provveda sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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