Accertamento sintetico, prova documentale di entità e durata dei redditi (Cass. civ. Sez. V n. 7876 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito, il contribuente che intenda dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta deve fornire, ai sensi dell’art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, idonea documentazione non solo dell’entità di tali redditi, ma anche della durata del loro possesso. Non è invece richiesta la prova che le somme siano state effettivamente destinate a coprire le spese contestate, essendo sufficiente la dimostrazione documentale delle circostanze quantitative e temporali che rendono riferibile a quei redditi la maggiore capacità contributiva accertata. Non integra vizio di motivazione la sentenza che esponga il percorso logico sul nesso tra le somme opposte e le spese, mentre è inammissibile in cassazione la censura che solleciti una diversa valutazione delle risultanze di fatto.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2008, con cui rideterminava sinteticamente il reddito complessivo ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. n. 600 del 1973. L’ufficio rettificava il reddito dichiarato e accertava un maggior reddito, muovendo dalla disponibilità di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva e da movimentazioni bancarie non congruenti con il reddito dichiarato.
Il contribuente impugnava l’atto davanti alla C.t.p. di Brescia, che accoglieva il ricorso e annullava l’avviso. L’appello dell’ufficio era rigettato dalla C.t.r. della Lombardia, con compensazione delle spese. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che lamentava l’error in procedendo per l’omessa esplicitazione delle ragioni sul nesso eziologico tra le somme opposte e le spese, è infondato. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre solo quando il giudice di merito non indichi gli elementi del proprio convincimento o li indichi senza approfondita disamina, rendendo impossibile il controllo sul ragionamento, con violazione del “minimo costituzionale” (si citano Cass. Sez. Un. n. 8053/2014 e Cass. VI-5 n. 9105/2017). Nel caso concreto i giudici di seconde cure hanno spiegato che il contribuente aveva provato lo scostamento reddituale con documentazione bancaria, ossia con i prelievi dal conto della ditta individuale al conto personale mediante tre bonifici.
Il secondo motivo, relativo alla ritenuta non necessità del nesso eziologico, è parimenti infondato. La Corte richiama Cass. ord. n. 14885 del 2015: l’art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 consente al contribuente di dimostrare che il maggior reddito sintetico è costituito da redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma esige che l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso risultino da idonea documentazione.
La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi. Il riferimento alla entità e alla “durata” del possesso ancora a fatti oggettivi, di tipo quantitativo e temporale, la riferibilità della maggiore capacità contributiva a quei redditi, escludendo che gli stessi siano stati impiegati per finalità estranee all’accertamento. La prova non è onerosa, potendo essere fornita con gli estratti dei conti correnti, idonei a dimostrare la durata e non il semplice transito delle somme.
La C.t.r. ha applicato tali principi ritenendo che il contribuente avesse la disponibilità adeguatamente giustificata per far fronte alle spese e ai beni contestati, confermando la decisione di primo grado. La Corte precisa che la tesi prospettata in ricorso, che esige la prova dell’utilizzo precipuo delle somme per coprire le spese contestate, è ormai superata.
Il terzo motivo è inammissibile: la censura si risolve nella sollecitazione di una nuova valutazione delle risultanze di fatto emerse nei gradi di merito, mirando a trasformare il giudizio di legittimità in un non consentito giudizio di merito. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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