Omessa pronuncia in primo grado va impugnata con specifico motivo d’appello (Cass. civ. Sez. I n. 7877 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa pronuncia del giudice di primo grado su una domanda, o su un punto di essa, non può essere oggetto di mera riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c., ma deve essere denunciata con la formulazione di uno specifico motivo di appello, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., con cui si deduca l’errore commesso dal primo giudice. La specificazione delle ragioni può esaurirsi nell’evidenziare l’omessa decisione sulla domanda ritualmente proposta. L’onere di riproposizione delle domande e delle eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, va inoltre adempiuto con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, non essendo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte davanti al primo giudice. La questione non può essere recuperata mediante la sua trattazione nella comparsa conclusionale di appello.
Il Fatto
La curatela di una società fallita convenne in giudizio l’amministratore e i sindaci, chiedendone la condanna solidale al risarcimento di un pregiudizio patrimoniale quantificato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentare. Il Tribunale rigettò la domanda, rilevando che dalla consulenza tecnica d’ufficio era emersa la sussistenza delle condizioni per lo stanziamento delle imposte anticipate e un patrimonio netto residuo positivo, con conseguente configurabilità semmai dell’art. 2446 cod. civ. e non dell’integrale perdita del capitale sociale.
Proposto appello, la Corte di Bologna riformò la decisione e condannò gli eredi dell’amministratore al risarcimento, liquidato in euro 170.000,00, fondando la statuizione sull’illegittimo rimborso del finanziamento che l’amministratore aveva disposto in proprio favore, credito ritenuto postergato ai sensi dell’art. 2467 cod. civ.. Gli eredi ricorrono per cassazione con due motivi; resiste la curatela.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 112, 342 e 346 c.p.c. per avere la Corte distrettuale accolto una parte della domanda che il primo giudice non aveva esaminato e che la procedura appellante non aveva ripresentato con specifico motivo. Il secondo mezzo censura la sussistenza dei presupposti della postergazione del credito e l’omesso esame di un fatto decisivo.
La Corte ricostruisce la vicenda processuale rilevando che nessuno dei motivi di appello concerneva il tema del rimborso del finanziamento e del regime di postergazione del credito relativo. Il primo giudice, del resto, non si era pronunciato su tale profilo, come confermato dall’esame della sentenza di primo grado e dalla stessa sentenza di merito.
Di qui il principio centrale: l’omessa pronuncia su una domanda non può essere oggetto di mera riproposizione ex art. 346 c.p.c., ma deve essere denunciata con uno specifico motivo di appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c., mediante il quale si deduca l’errore del giudice di primo grado, potendo la specificazione delle ragioni esaurirsi nell’evidenziare l’omessa decisione sulla domanda ritualmente proposta, secondo il richiamo a Cass. n. 2855 del 2016. Il tema avrebbe dunque dovuto essere investito da impugnazione da parte della curatela, ciò che non è avvenuto.
La Corte aggiunge che l’atto di appello non avrebbe soddisfatto nemmeno l’onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c.. Pur essendo libera da forme, la riproposizione deve essere compiuta in modo specifico, non essendo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte e alle conclusioni prese davanti al primo giudice, come affermato da Cass. n. 25840 del 2020 e Cass. n. 10796 del 2009. Il mero riferimento alla vicenda, inserito nella parte dell’atto in cui si dà conto dello svolgimento processuale, non manifesta l’intendimento di ottenere una pronuncia sulla domanda.
Né rileva che la questione fosse stata nuovamente affrontata nella comparsa conclusionale di appello, giacché l’onere di riproposizione va adempiuto con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, secondo Cass. Sez. U. n. 7940 del 2019. Il primo motivo è pertanto fondato e assorbe il secondo. La sentenza è cassata e, con decisione nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., le domande attrici sono respinte, con condanna alle spese dei giudizi di legittimità e di merito.
Nota della Redazione
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