Accesso difensivo agli atti concorsuali prevale sulla riservatezza dei riservisti (TAR Lombardia n. 1650 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo agli atti di un concorso pubblico, il candidato non vincitore, munito di interesse diretto, concreto e attuale, ha diritto di ottenere copia della documentazione dei candidati collocati in posizione migliore in forza di riserve, precedenze o preferenze, ancorché il loro punteggio nelle prove sia inferiore. Il diritto di accesso prevale, in via di principio, sul diritto alla riservatezza dei terzi, ma va bilanciato, quanto ai dati supersensibili, secondo i criteri di necessarietà, indispensabilità e parità di rango. Nel concorso, l’Amministrazione è tenuta a redigere anche la graduatoria degli idonei, funzionale all’integrazione per rinunce, con indicazione di punteggi e riserve.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai posti di ruolo della classe di concorso A030 – Musica nella scuola secondaria di I grado in Lombardia, conseguendo un punteggio complessivo di 185,75. Pubblicato l’elenco dei vincitori, ha rilevato che quattro candidati erano stati collocati in posizione utile pur con punteggi inferiori. Ha quindi chiesto all’USR Lombardia di verificare l’eventuale riconoscimento di riserve del posto di lavoro, ottenendo documentazione estranea alla richiesta.
Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza, il ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento e per la condanna dell’Amministrazione al rilascio della documentazione, compresa la graduatoria degli idonei. Il Ministero si è costituito con atto di stile, depositando la relazione dell’USR e la documentazione dei controinteressati in forma oscurata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del giudizio: la controversia non è impugnatoria in senso proprio, ma mira ad accertare la spettanza del diritto di accesso alla luce dei parametri normativi. Il thema decidendum è dunque la sussistenza dei requisiti prescritti, non la sussistenza di vizi del diniego.
Nel merito, il diritto di accesso va riconosciuto ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990. La domanda è sostenuta da un interesse diretto, concreto e attuale, strumentale all’esercizio del diritto di difesa avverso il decreto di approvazione della graduatoria: non è generica né esplorativa. L’accesso difensivo presuppone, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, un collegamento con la tutela di una situazione giuridica.
Quanto alla documentazione dei candidati collocati in posizione migliore, il Collegio osserva che la ragione del loro collocamento risiede proprio nel riconoscimento di riserve o priorità. Gli atti richiesti sono documenti amministrativi già formati e in possesso dell’Amministrazione: la loro acquisizione non richiede attività di elaborazione. Il diritto di accesso prevale, di regola, sul diritto alla riservatezza dei terzi.
Tuttavia, ove la riserva attenga a profili sanitari, si configura una riservatezza rafforzata per dati supersensibili. Ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 e dell’art. 60, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003, come sostituito dal d.lgs. n. 101/2018, l’accesso a tali dati è consentito solo quando sia strettamente indispensabile, con dimostrazione di rigida necessità e non di mera utilità. Nel caso concreto, la conoscenza di tali dati è l’unico modo per ricostruire le ragioni della posizione dei controinteressati: sussiste quindi parità di rango tra interesse ostensivo e riservatezza, con accoglimento delle richieste sub a) e b).
Infondata è poi la tesi dell’Amministrazione sulla sola graduatoria dei vincitori. L’art. 59, comma 10, lett. d), del decreto-legge n. 73/2021, convertito con legge n. 106/2021, impone la formazione della graduatoria nel limite dei posti, con integrazione per le rinunce mediante i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo. L’Amministrazione ha dunque l’obbligo di redigere la graduatoria degli idonei, con indicazione di punteggi, riserve, precedenze e preferenze. Accolta la richiesta sub c), resta assorbito il punto d).
Nota della Redazione
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