Fascia di rispetto stradale e divieto assoluto per le ricostruzioni integrali (TAR Toscana n. 1224 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di fasce di rispetto stradale, l’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 495/1992 impone la distanza minima dal confine stradale anche per le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali, prescindendo dalla qualificazione edilizia dell’intervento come nuova costruzione o come ristrutturazione. La locuzione normativa “ricostruzioni” comprende ogni intervento che, dopo l’integrale demolizione dell’opera, ne determini la nuova realizzazione, ivi comprese le ricostruzioni fedeli a parità di superficie, volume e sagoma. Il vincolo di inedificabilità ha carattere assoluto e non tollera margini di discrezionalità tecnica o valutativa in capo all’amministrazione, poiché il legislatore ha operato una valutazione del rischio a priori. Ne segue che, in presenza di atto amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni espresse è sufficiente a sorreggerne la conservazione.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il provvedimento dirigenziale con cui il Comune ha negato il permesso di costruire per la ristrutturazione edilizia ricostruttiva e il cambio di destinazione d’uso a fini abitativi di un immobile di proprietà, sito in zona rurale. Il diniego si fonda, tra l’altro, sul parere negativo della commissione per il paesaggio e sul vincolo derivante dalla fascia di rispetto stradale.
La ricorrente ha dedotto l’incompetenza del nucleo di valutazione comunale, la violazione delle garanzie partecipative ex artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione e l’erronea applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 495/1992, sostenendo che l’intervento, qualificato come ristrutturazione, non rientrerebbe tra quelli soggetti alle distanze. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’atto impugnato come plurimotivato. Richiama il principio per cui è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse per sorreggere il provvedimento, con assorbimento delle censure relative agli altri motivi. Esamina quindi i profili di volta in volta rilevanti per confermare la tenuta del diniego.
Quanto alle garanzie partecipative, la Corte ricorda la funzione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis: anticipare il contraddittorio sulle ragioni ostative. Non è richiesta una corrispondenza puntuale tra preavviso e provvedimento finale; è sufficiente che il diniego si iscriva nello schema già delineato. L’amministrazione può meglio precisare le proprie posizioni, senza fondare la decisione su ragioni del tutto nuove. Nella specie il diniego ha dato conto delle osservazioni e dei pareri già espressi, senza obbligo di una nuova pronuncia della commissione in assenza di nuovi elementi.
Sul terzo motivo, il Collegio rileva che il giudizio paesaggistico ha natura tecnico-discrezionale, con sindacato limitato a manifesta illogicità, travisamento o carenza assoluta di motivazione. Tali vizi non ricorrono, poiché il parere si fonda sulla mancata contestualizzazione dell’intervento rispetto al tessuto rurale e alla tipologia architettonica del fabbricato.
Sulle censure residue, la Corte ricostruisce la disciplina delle fasce di rispetto: l’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 495/1992 impone venti metri per le strade di tipo F. La classificazione della strada risulta pacifica dal POC, non impugnato. L’interpretazione sistematica proposta dalla ricorrente — che escluderebbe le demo-ricostruzioni qualificate come ristrutturazione — è respinta: l’ambito speciale del codice della strada non si interpreta insieme alle norme edilizie. Il termine “ricostruzioni” comprende ogni demolizione integrale seguita da nuova realizzazione, anche fedele.
Il vincolo ha carattere assoluto: prescinde dalle caratteristiche dell’opera e dall’accertamento in concreto dei rischi. Nessun margine di discrezionalità residua all’amministrazione, poiché le norme tutelano interessi pubblici preminenti e il legislatore ha fissato distanze minime inderogabili. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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