Accesso agli elaborati scolastici e autovalutazione dell’alunno (TAR Campania n. 496 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La prova scritta svolta dall’alunno durante l’anno scolastico costituisce documento amministrativo ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241/1990, trattandosi di atto endoprocedimentale validato dall’amministrazione e destinato a confluire nel provvedimento finale di valutazione. Le ragioni di chi chiede l’ostensione al fine di consentire l’autovalutazione dello studente integrano l’interesse concreto, personale e attuale richiesto dalla stessa norma, essendo il processo di autovalutazione espressamente riconosciuto dall’art. 1, comma 3, d.P.R. n. 122/2009. Il diniego è illegittimo quando si risolve in una formula meramente assertiva, priva di bilanciamento tra l’interesse conoscitivo e gli interessi contrapposti, in violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990. La mera visione dell’elaborato non è equiparabile al rilascio di copia, perché avviene in tempi contingentati e non consente un esame meditato, comparativo e ripetuto.

Il Fatto

Il genitore di un’alunna minore ha chiesto all’istituto scolastico di prendere visione ed estrarre copia dell’elaborato scritto di italiano svolto in classe, motivando la richiesta con l’esigenza di visionare gli errori e di consentire alla figlia un percorso di autocorrezione.

La dirigente scolastica ha dapprima riscontrato la richiesta sostenendo che la copia non è ottenibile durante l’anno scolastico, quando il processo di valutazione è ancora in corso. A fronte di una seconda istanza, più circostanziata, ha confermato il diniego, precisando che la verifica di ottobre non avrebbe potuto pregiudicare l’apprendimento. Il diniego è stato impugnato davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 116 c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla qualificazione del compito in classe come documento amministrativo. La prova scritta è redatta dall’alunno, come le prove dei concorsi pubblici sono redatte dai candidati, ma è validata dall’amministrazione e destinata a confluire nel provvedimento finale di valutazione: voto periodico o finale, ammissione o non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.

Su questo presupposto opera il richiamo all’art. 1, comma 3, d.P.R. n. 122/2009, che riconosce la valutazione come strumento che concorre ai processi di autovalutazione degli alunni. Il giudice amministrativo ne trae una conseguenza precisa: lungi dal restare sullo sfondo organizzativo, l’autovalutazione è espressione di un diritto sostanziale dello studente, perché incide sulla consapevolezza del proprio percorso di apprendimento e orienta le strategie di miglioramento.

Da qui la valorizzazione delle ragioni esposte dal genitore. La richiesta di accesso non persegue un interesse emulativo o meramente ispettivo, ma risponde all’esigenza di comprendere errori, lacune e difficoltà per attivare percorsi di recupero. Il Tribunale richiama in proposito TAR Liguria, Sez. I, n. 755 del 2025 e Cons. Stato, Sez. II, n. 542 del 2025, che hanno riconosciuto la tutela dell’interesse conoscitivo anche quando l’istanza è stata qualificata come accesso civico generalizzato.

Il diniego, inoltre, è carente sul piano motivazionale. Esso si esaurisce in una formula assertiva, priva di un effettivo bilanciamento tra l’interesse conoscitivo e gli interessi contrapposti meritevoli di tutela, con violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990. Il Collegio esclude infine che la visione già consentita possa soddisfare l’istanza: la visione si svolge in tempi contingentati, talora alla presenza del docente, e non permette quell’esame meditato, comparativo e ripetuto indispensabile all’autovalutazione.

Il ricorso è pertanto accolto. L’amministrazione scolastica deve rilasciare copia conforme dell’elaborato nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione, con condanna alle spese di lite liquidate in euro duemila oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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