Valutazione comparativa nei concorsi universitari e sindacato del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 1072 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi per il conferimento delle docenze universitarie la Commissione giudicatrice non è tenuta a elencare tutti i singoli titoli e le pubblicazioni dei candidati, potendo esprimere una valutazione di sintesi. Il giudizio finale non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato alla luce dei parametri del bando, che costituiscono linee-guida. Gli indicatori bibliometrici (citazioni, h-index, impact factor) non esauriscono la valutazione comparativa, essendo utilizzabili “anche” e non in via esclusiva, mentre l’elemento decisivo resta la congruenza tematica della produzione con il settore scientifico-disciplinare. Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato all’eccesso di potere per sviamento logico, errore di fatto o contraddittorietà ictu oculi rilevabile.

Il Fatto

La ricorrente, professoressa presso un ateneo siciliano, ha partecipato a una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4-ter, legge n. 240/2010. All’esito della selezione è risultata vincitrice l’odierna controinteressata.

La ricorrente ha impugnato il Decreto Rettorale n. 13344 prot. 206074 del 3 dicembre 2024 di approvazione degli atti, deducendo travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta, nonché violazione del principio di imparzialità e disparità di trattamento. Il ricorso, dapprima straordinario al Capo dello Stato, è stato trasposto innanzi al TAR ai sensi dell’art. 48 c.p.a..

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge integralmente il ricorso muovendo da una premessa metodologica: la Commissione, nella materia dei pubblici concorsi, non pondera interessi ma esercita un’ampia discrezionalità tecnica. Il sindacato giudiziale resta confinato al riscontro dell’eccesso di potere in ipotesi peculiari, quali lo sviamento logico, l’errore di fatto o la contraddittorietà ictu oculi rilevabile (richiamate le sentenze Cons. Stato n. 7684/2024 e n. 7782/2024).

Quanto alla preliminare descrizione delle candidate, la ricorrente non ha offerto prova che essa abbia inciso sull’esito valutativo; le ricerche svolte all’estero risultano inoltre estranee o solo marginalmente pertinenti al settore oggetto di selezione.

Sull’attività didattica, il Collegio osserva che le pubblicazioni costituiscono oggetto di un separato criterio e non rientrano nella valutazione della didattica. L’applicazione dei criteri auto-vincolanti di “entità” e “continuità” dimostra la superiorità dell’attività svolta dalla controinteressata (19 anni contro 14). Inoltre parte significativa della didattica della ricorrente afferisce ai settori SSD BIO/13 e BIO/15, non congruenti con il SSD BIO/10.

Sulla produzione scientifica, la Commissione non ha disatteso gli indicatori bibliometrici, utilizzandoli “anche” e non in via esclusiva. La valutazione comparativa non può ridursi a una verifica algoritmica di impact factor, citazioni o h-index: decisiva è la congruenza tematica con il settore BIO/10, ritenuta per la ricorrente solo parziale (8 pubblicazioni in settori diversi). Il pregresso esito positivo in sede di ASN rileva in una procedura di natura diversa, non comparativa e non vincolante.

Sulle attività istituzionali, le differenze lessicali (“numerosi” – “buon numero”) non integrano disparità di trattamento; la capacità di attrazione di fondi è legittimamente considerata indice di autonomia scientifica, rientrante nel criterio del coordinamento di gruppi di ricerca. Il Collegio richiama infine la giurisprudenza per cui, in caso di sostanziale parità valutativa, la prevalenza è esternabile mediante sfumature espressive, dovendo il giudice arrestare il proprio sindacato in assenza di evidenti spie di illogicità (Cons. St. n. 7917/2021). Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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