Accisa sul bitume per asfalto stradale: nessuna esenzione (Cass. civ. Sez. V n. 18821 del 10.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta sui bitumi, l’esclusione dall’accisa prevista dall’art. 62, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1995 opera solo per i bitumi destinati alla fabbricazione di pannelli e di manufatti per l’edilizia nonché per quelli impiegati come combustibile nei cementifici. La nozione di manufatto per l’edilizia, definita dall’art. 9 del D.M. Finanze n. 557 del 1996 come ogni elemento prefabbricato che trovi impiego nell’edilizia, non ricomprende la pavimentazione del manto stradale con asfalto. L’art. 21 del d.lgs. n. 504 del 1995, che individua i prodotti energetici sottoposti ad accisa, include espressamente le emulsioni bituminose per uso stradale: l’attività di produzione di asfalto per le strade resta pertanto assoggettata al tributo.
Il Fatto
La vicenda prende avvio dall’istanza con cui la società contribuente chiedeva all’Agenzia delle dogane l’attribuzione del codice ditta quale utilizzatore di prodotti energetici negli impieghi agevolati di cui all’art. 21, comma 13, del d.lgs. n. 504 del 1995, unitamente al riconoscimento dell’esclusione dall’accisa sull’olio combustibile denso BTZ e sulle emulsioni bituminose impiegate nel ciclo produttivo dei conglomerati, e al rimborso delle somme versate nei ventiquattro mesi precedenti.
Dopo l’accesso ispettivo, l’Agenzia rilasciava il codice ditta e autorizzava l’esclusione ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. n. 504 del 1995, con iscrizione nel registro degli utilizzatori di bitumi per usi esenti. Una successiva verifica amministrativa, avviata nel 2019, accertava però che l’attività della ditta non consisteva nella produzione di manufatti per l’edilizia, bensì esclusivamente nella lavorazione di asfalto stradale. Il beneficio veniva quindi revocato per carenza originaria dei requisiti oggettivi. Il provvedimento di revoca e il conseguente avviso di pagamento erano impugnati; il ricorso era respinto in primo grado e la decisione confermata dalla Commissione tributaria regionale. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La società censurava la sentenza per violazione dell’art. 62, comma 5, e dell’art. 21 del d.lgs. n. 504 del 1995, oltre che dell’art. 9, comma 3, del D.M. n. 557 del 1996, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. La tesi era che l’asfalto, in quanto elemento prefabbricato in stabilimento e solo successivamente posato in opera, costituisse un manufatto per l’edilizia, con conseguente applicazione dell’esenzione.
La Corte muove dalla lettera della norma. L’art. 62, comma 5, ratione temporis vigente, esclude l’imposta per i bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere e di manufatti per l’edilizia, nonché per quelli impiegati come combustibile nei cementifici. L’art. 9 del D.M. n. 557 del 1996 definisce il manufatto per l’edilizia come ogni elemento prefabbricato che trovi impiego nell’edilizia.
Il collegio ritiene che l’utilizzo del bitume per asfaltare non rientri nel concetto di manufatto. L’accisa non è dovuta, quindi, solo quando il bitume sia destinato alla fabbricazione di pannelli e manufatti per l’edilizia; la pavimentazione delle strade con asfalto non integra tale categoria.
La conclusione è confermata dal testo dell’art. 21, applicabile nella specie, che individua tra le attività sottoposte ad accisa proprio quella diretta alla produzione di emulsione di bitume per uso stradale. Il legislatore ha così escluso espressamente tale attività da quelle esenti. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate come da dispositivo, e con atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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