Revoca del fallimento e improcedibilità dell’opposizione allo stato passivo (Cass. civ. Sez. I n. 18819 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel regime successivo alla riforma operata dal d.lgs. n. 5 del 2006, la revoca del fallimento con provvedimento passato in giudicato rende improcedibile l’opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall., trattandosi di procedimento strettamente connesso alla procedura fallimentare e diretto ad accertare il credito con efficacia meramente endoconcorsuale. Tale conseguenza, rilevabile anche d’ufficio, opera anche nel giudizio di legittimità. La regola si distingue da quella della chiusura del fallimento, che costituisce una mera causa di interruzione del processo, non rilevante in sede di legittimità.

Il Fatto

Il Comune ricorrente aveva chiesto l’ammissione in via chirografaria al passivo del fallimento di una società di un credito di oltre 400.000 euro, a titolo di risarcimento dei danni patiti per la risoluzione di un contratto di appalto pubblico avente ad oggetto la ristrutturazione di una palestra di roccia. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo, rilevando che la risoluzione contrattuale era stata intimata dopo la dichiarazione di fallimento, quando il contratto era già sciolto ex art. 81 L.F., ed escludendo che la revoca del fallimento disposta in sede di appello potesse comportare una automatica reviviscenza del contratto.

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione dell’art. 81, comma 2, L.F. in ragione della natura pubblica dell’appalto, ed effetti della revoca del fallimento nonché del procedimento di risoluzione ex art. 136 d.lgs. n. 163/2006. La società fallita ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso, perché rileva una sopravvenuta ragione di improcedibilità dell’opposizione allo stato passivo. La sentenza della Corte d’Appello che ha disposto la revoca del fallimento è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria in ordine all’assenza di impugnazioni.

Il Collegio richiama il principio già enunciato con ordinanza n. 29670/2022: dopo la riforma del d.lgs. n. 5 del 2006, la revoca del fallimento con provvedimento definitivo rende improcedibile l’opposizione allo stato passivo, che è procedimento strettamente connesso alla procedura fallimentare e teso ad accertare il credito con efficacia meramente endoconcorsuale.

La Corte sottolinea che tale conseguenza può essere rilevata anche d’ufficio e opera pure nel giudizio di legittimità. Il fondamento sta nel venir meno della procedura cui l’accertamento è funzionalmente collegato: caduta la procedura, cade l’interesse all’accertamento endoconcorsuale.

Il Collegio distingue espressamente questa ipotesi dalla chiusura del fallimento. Quest’ultima costituisce una mera causa di interruzione del processo e non è rilevante in sede di legittimità, mentre la revoca incide sull’an stesso del procedimento di opposizione.

Ne deriva la cassazione senza rinvio del decreto impugnato, a norma dell’art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., per essere l’opposizione divenuta improcedibile. Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate, in considerazione dell’evoluzione della procedura fallimentare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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