Accise e abbuono: la colpa lieve non è caso fortuito, ma la denaturazione autorizzata esclude l’imposta (Cass. trib. 3730/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 3730/2026 del 19 febbraio 2026 (ud. pubblica 16 ottobre 2025, R.G.N. 12694/2017) — Presidente Giuseppe Fuochi Tinarelli, Relatrice Raffaella Brogi.

Il principio di diritto

«In materia di accise, l’art. 4, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 504 del 1995 — sia nel testo vigente ratione temporis che nel testo modificato dall’art. 1 del d.lgs. 5 novembre 2021 n. 180 — nella parte in cui, in caso di perdita irrimediabile o di distruzione parziale o totale del prodotto in regime sospensivo, riconosce l’abbuono dell’accisa anche nell’ipotesi di colpa non grave, equiparandola al caso fortuito e alla forza maggiore, contrasta con l’art. 7, par. 4, Dir. 2008/118/CE e va disapplicato».

«In tema di accise, non costituisce immissione in consumo, né comporta la debenza dell’imposta, la perdita o la distruzione, totale o parziale, dell’alcool, che si realizzi nell’ambito di una operazione di denaturazione preventivamente e regolarmente autorizzata, senza che rilevi la natura colposa della condotta della parte».

Il fatto

Una società titolare di un deposito autorizzato di alcool etilico, con annesso opificio di denaturazione, durante il carico del serbatoio dell’impianto vedeva fuoriuscire e disperdersi alcool etilico puro a causa di una valvola lasciata aperta da un dipendente; parte del prodotto veniva recuperata, parte andava irrimediabilmente persa. La società chiedeva l’abbuono dell’accisa sul prodotto disperso. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli negava il beneficio — ritenendo la perdita non riconducibile a caso fortuito o forza maggiore, ma alla negligenza del dipendente — ed emetteva un avviso di pagamento per oltre 17.000 euro. I giudici di merito, in entrambi i gradi, davano ragione alla contribuente, qualificando l’accaduto come caso fortuito (“errore umano scusabile”). Nel giudizio di legittimità la Corte sospendeva la causa e rimetteva la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

La motivazione

L’art. 4, comma 1, del Testo Unico Accise concede l’abbuono in caso di perdita irrimediabile o distruzione dovuta a caso fortuito o forza maggiore, ed equipara a tali cause i fatti imputabili a titolo di colpa non grave. La Corte verifica la compatibilità di questa equiparazione con l’art. 7, par. 4, della direttiva 2008/118/CE, che esclude dall’immissione in consumo la distruzione o perdita per caso fortuito, forza maggiore o in seguito ad autorizzazione delle autorità competenti.

La Corte di giustizia (sentenza 18 aprile 2024, C-509/22) ha chiarito che il “caso fortuito”, al pari della “forza maggiore”, richiede circostanze estranee all’operatore, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado ogni precauzione: un elemento oggettivo e uno soggettivo (la prova della diligenza normalmente richiesta). Se l’evento rientra nella sfera di responsabilità del depositario — come la fuoriuscita provocata dalla mancata chiusura di una valvola da parte di un dipendente — difettano entrambi gli elementi. Ne consegue che l’equiparazione della colpa non grave al caso fortuito, operata dall’art. 4 TUA, contrasta con la direttiva e va disapplicata.

La Corte valorizza tuttavia un secondo profilo indicato dalla CGUE: quando la perdita o distruzione, pur ascrivibile a condotta colposa dell’operatore, si verifica nell’ambito di un’operazione di denaturazione preventivamente autorizzata dalle autorità competenti, essa si considera avvenuta “in seguito all’autorizzazione” e non integra immissione in consumo, sicché l’imposta non è dovuta a prescindere dalla colpa; l’alcool denaturato è, in linea di principio, esente da accisa. Poiché il profilo dell’autorizzazione (disciplinata, per l’attività di denaturazione, dal d.m. n. 524 del 1996) non era stato esaminato nei gradi di merito, la sua verifica diventa dirimente.

Implicazioni pratiche

Per l’abbuono ex art. 4 TUA non basta invocare l’“errore umano scusabile”: la colpa, anche lieve, dell’operatore o dei suoi dipendenti esclude il caso fortuito, che presuppone un evento esterno, anormale e imprevedibile, unito alla prova della diligenza dovuta. Resta però una via autonoma di non imponibilità: se la perdita matura all’interno di una denaturazione regolarmente autorizzata, l’accisa non è dovuta perché manca l’immissione in consumo, indipendentemente dalla condotta colposa. Di qui la cassazione con rinvio, affinché il giudice di merito accerti la regolarità dell’autorizzazione.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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