Registro degli indagati e violenza sessuale: quando scatta l’obbligo di iscrizione del nome e la contestazione alternativa (Cass. pen. 6739/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 6739/2026 del 19 febbraio 2026 (camera di consiglio del 16 gennaio 2026, R.G.N. 34776/2025) — Presidente Aldo Aceto, Relatore Alberto Galanti.
Il principio di diritto
L’obbligo di iscrivere il nome della persona nel registro degli indagati (art. 335, comma 1-bis, cod. proc. pen., nel testo riformato) sorge solo quando, accanto all’astratta configurabilità di un reato — non bastando meri sospetti — emergano elementi sufficienti a identificarla compiutamente: iscrizione della notizia e del nome coincidono solo quando la notitia criminis è “soggettivamente vestita”. Il differimento degli accertamenti identificativi per ragioni di segreto investigativo è scelta discrezionale del pubblico ministero e non retrodata i termini d’indagine. È inoltre legittima la contestazione alternativa delle due ipotesi di violenza sessuale (per costrizione e per induzione) quando i fatti sono descritti in modo specifico, restando ferma la facoltà del giudice di sceglierne la qualificazione purché resti identico il fatto storico.
Il fatto
Il Tribunale del riesame confermava la custodia cautelare in carcere disposta a carico di un indagato per reati di violenza sessuale aggravata ai danni di una persona minorenne a lui affidata, in un arco temporale risalente. Il ricorso per cassazione articolava otto motivi: inutilizzabilità di un’intercettazione per tardiva iscrizione nel registro degli indagati; illegittimità della contestazione alternativa ex art. 609-bis cod. pen.; erronea applicazione dell’aggravante ex art. 609-ter; difetto di procedibilità d’ufficio; insussistenza del rapporto di affidamento; violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.; insussistenza delle esigenze cautelari; inadeguata valutazione delle misure alternative.
La motivazione
Sulla tardiva iscrizione, la Corte precisa che, dopo la riforma, l’obbligo di iscrivere il nome sussiste solo in presenza di indizi dotati di una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita a quella persona: ove la notizia sia “soggettivamente nuda”, il momento dell’iscrizione della notizia e quello dell’iscrizione del nome divergono. La scelta della Procura di posticipare gli accertamenti identificativi a tutela del segreto investigativo è discrezionale e non si è tradotta in un pregiudizio per la difesa; il motivo è manifestamente infondato.
Sulla contestazione alternativa delle due ipotesi dell’art. 609-bis, la Corte ne afferma la legittimità quando i fatti sono descritti nella loro materialità: il giudice può dare al fatto una diversa qualificazione giuridica senza violare la correlazione tra accusa e sentenza, purché resti identico il fatto storico nella triplice dimensione di condotta, evento ed elemento psicologico; ciò vale a maggior ragione nella fluidità della fase delle indagini.
Gli altri motivi sono disattesi: la doglianza sull’aggravante è inammissibile per carenza di interesse, poiché il suo eventuale accoglimento non inciderebbe sulla presunzione cautelare operante per il reato base; la procedibilità d’ufficio discende dalla connessione (art. 12 cod. proc. pen.) con reati a loro volta procedibili d’ufficio (art. 609-septies, quarto comma, n. 4); la nozione di minore “affidato” per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia (n. 2) comprende qualunque rapporto fiduciario, anche temporaneo od occasionale, che presupponga una posizione di preminenza strumentalizzata dall’agente; l’aggravante dell’abuso dei doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto (art. 61, n. 9, cod. pen.) non è assorbita nella violenza sessuale, costituendo un quid pluris. La censura ex art. 192 cod. proc. pen. è inammissibile, non essendo tale norma deducibile come violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c). Quanto alle esigenze cautelari, opera la presunzione relativa dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., superabile solo con elementi concreti — non con la mera incensuratezza —, nella specie non forniti.
Implicazioni pratiche
La decisione fissa alcuni punti fermi. La tardiva iscrizione nel registro degli indagati non comporta inutilizzabilità delle prove quando la notizia era, all’origine, priva di elementi identificativi e l’identificazione è maturata solo in seguito; il differimento investigativo resta prerogativa del pubblico ministero. La contestazione in forma alternativa di condotte descritte in modo specifico non lede il diritto di difesa. Per i reati inclusi nel catalogo dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. la custodia in carcere è assistita da una presunzione relativa, che il tempo trascorso può concorrere a superare solo se accompagnato da elementi concreti di segno contrario.
Provvedimento integrale: scarica il PDF