Accertamento con adesione accordo di diritto pubblico e inammissibile il ricorso (Cass. civ. Sez. III n. 18592 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento con adesione costituisce un accordo di diritto pubblico e non un negozio di diritto privato, con la conseguenza che resta esclusa per il contribuente la possibilità di impugnare il concordato e l’atto impositivo che ne costituisce il presupposto, salvo che non sia stata interamente eseguita l’obbligazione da esso derivante. La definizione concordata non si traduce in una valutazione di erroneità degli avvisi di accertamento e non configura un vizio del consenso, né un abuso dei funzionari procedenti, quando intervenga all’esito di un contraddittorio assistito da professionisti e sia priva di costrizioni indebite. La domanda risarcitoria che riproponga contestazioni di merito sull’an e sul quantum della pretesa tributaria è pertanto inammissibile, in quanto sollecita un non consentito riesame del merito.
Il Fatto
Una società esercente attività di noleggio di velivoli è stata sottoposta dall’Amministrazione finanziaria a un accertamento che ha ipotizzato, a suo carico, la qualifica di società di comodo per gli anni dal 2009 al 2012, con conseguente liquidazione di imposte e sanzioni. All’esito del contraddittorio la società ha concluso atti di accertamento per adesione che hanno ridotto il debito complessivo. La società ha poi convenuto in giudizio l’Amministrazione e alcuni funzionari, chiedendo la nullità o l’annullamento degli accordi per vizi del consenso e il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., deducendo pressioni indebite consistenti nella minaccia di denuncia penale e di iscrizione a ruolo parziale dell’imposta.
Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’appello ha confermato la decisione, escludendo sia l’intangibilità della pretesa erariale, sia, in ogni caso, la configurabilità di un vizio del consenso. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, incentrati sull’omessa pronuncia, sull’omesso esame di un fatto decisivo e sulla violazione delle regole di buona fede e correttezza in materia tributaria.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto un profilo preliminare che investe tutti i motivi: manca un’esposizione sommaria dei fatti idonea a dare conto dell’effettivo svolgimento della vicenda. Il ricorso si limita a illustrare le precisazioni contenute nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., senza spiegare il contenuto dell’atto di citazione originario né il legame con la memoria successiva, così non emergendo quali fossero i fatti e il loro svolgimento cronologico.
Il primo motivo è inammissibile per più ragioni. È carente sotto il profilo della chiarezza espositiva, trascura l’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. nell’indicazione degli atti richiamati e, soprattutto, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha illustrato con chiarezza le ragioni per cui dovevano escludersi il vizio del consenso e la violazione dei principi di correttezza e buona fede.
Il secondo motivo, ripetitivo del primo, è inammissibile anche ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., trattandosi di pronuncia di appello c.d. doppia conforme. Il terzo e il quarto motivo, trattati congiuntamente, mescolano elementi di fatto e di diritto e sollecitano un non consentito riesame del merito.
Sul punto la Corte ribadisce che l’accertamento con adesione è qualificato dalla giurisprudenza di legittimità come accordo di diritto pubblico e non come negozio di diritto privato, richiamando la ordinanza n. 14568 del 2021. Ad abundantiam osserva che il processo verbale di constatazione è atto istruttorio privo di immediato effetto giuridico e che non è prospettabile alcuna minaccia distorsiva del consenso, né in relazione alla possibile denuncia penale né all’iscrizione a ruolo parziale delle imposte, essendo l’accordo frutto di una mediazione complessa nel corso della quale la società era assistita da professionisti.
Quanto al quinto motivo, la contestazione sulla sussistenza delle condizioni per l’applicazione del regime delle società di comodo ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994 tende a sollecitare un indebito riesame del merito. La Corte d’appello, richiamando le conclusioni del c.t.u., ha ritenuto sussistenti le condizioni di legge per l’applicazione della normativa antielusiva, precisando che il diverso esito dell’accertamento con adesione non poteva tradursi in una valutazione di erroneità degli avvisi notificati. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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