Mancata rinnovazione della notificazione dell’appello e inammissibilità del gravame (Cass. civ. Sez. II n. 6878 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di appello introdotto con atto di citazione, senza conversione del rito, resta soggetto alle forme del rito ordinario di cognizione, con la conseguenza che la notificazione dell’atto introduttivo deve essere eseguita nei termini di legge. Ove il giudice disponga la rinnovazione della notificazione e l’appellante non vi provveda nel termine perentorio assegnato, l’impugnazione è inammissibile. La costituzione dell’appellato non sana il vizio, perché il principio di non rilevabilità della nullità per raggiungimento dello scopo opera solo per l’inosservanza di forme in senso stretto e non per la violazione di termini perentori.

Il Fatto

Il Comune propone appello avverso la sentenza del Giudice di pace che aveva dichiarato nullo un verbale della polizia municipale elevato a carico del ricorrente per violazione dell’art. 126-bis cod. strada. L’appello viene introdotto con atto di citazione, depositato presso la cancelleria del Tribunale, ma la notificazione non ha esito positivo perché il difensore dell’appellato è nel frattempo divenuto irreperibile all’indirizzo indicato.

Alla prima udienza il Tribunale dispone la rinnovazione della notificazione, richiesta dall’appellante, ma il Comune non vi provvede. L’appellato si costituisce eccependo l’inammissibilità del gravame per mancata notificazione. Il Tribunale respinge l’eccezione e, nel merito, riforma la sentenza di primo grado determinando la sanzione in euro 600. Il ricorrente impugna la decisione in Cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si articola in tre motivi, che la Corte esamina congiuntamente perché tutti incentrati sul medesimo ordine di questioni: la natura del vizio della notificazione dell’atto di appello, l’ammissibilità della rimessione in termini concessa dal giudice e le conseguenze del mancato espletamento della rinnovazione.

Il ricorrente sostiene che, essendo il giudizio d’appello stato introdotto e proseguito con le forme del rito ordinario, ogni valutazione circa l’inesistenza o nullità dell’atto introduttivo dovesse essere compiuta secondo tali norme, senza che il principio di conversione di cui all’art. 156 cod. proc. civ. potesse operare in assenza di una effettiva conversione del rito. Deduce inoltre che la rimessione in termini non era giustificata, non essendo la mancata notificazione imputabile a causa estranea al difensore, e che l’omessa rinnovazione integra una nullità insanabile del procedimento.

La Corte ritiene i motivi fondati. Muove da tre dati pacifici: il giudizio d’appello è stato introdotto con atto di citazione senza conversione del rito; la notificazione non è andata a buon fine per l’irreperibilità del destinatario; l’appellante ha chiesto ed ottenuto la rimessione in termini, con ordine di rinnovazione rimasto ineseguito.

Il passaggio decisivo è di ordine processuale. La Corte afferma che, a prescindere dalla natura del vizio della notificazione, assume rilievo determinante il mancato rispetto dell’ordine di rinnovazione. Richiamando un proprio recente precedente, si precisa che l’inosservanza del termine perentorio concesso per la nuova notificazione impedisce di attribuire rilievo all’avvenuta costituzione di controparte: il principio di non rilevabilità della nullità per raggiungimento dello scopo riguarda esclusivamente l’inosservanza di forme in senso stretto e non la violazione di termini perentori.

Ne segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, non potendo il processo proseguire perché il giudizio d’appello non è stato instaurato nei termini prescritti. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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