Pubblicazione accordo nel registro prima del deposito del ricorso ex art. 182-bis (Cass. civ. Sez. I n. 11218 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accordo di ristrutturazione dei debiti, la pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese deve precedere o quanto meno essere contestuale al deposito del ricorso in tribunale e, in ogni caso, deve essere effettuata entro il termine concesso dal tribunale ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall. La formalità pubblicitaria non è rimessa alla discrezionalità del debitore, poiché dalla data di pubblicazione decorrono l’efficacia dell’accordo, il divieto di azioni esecutive e cautelari e il termine per l’opposizione dei creditori. La sua omissione nel termine rende inammissibile il ricorso ex art. 182-bis l. fall. e preclude la successiva omologazione. Il vizio derivante dalla violazione dell’obbligo di astensione del giudice è deducibile dalla parte solo con l’istanza di ricusazione, non come motivo di nullità della sentenza.
Il Fatto
Il pubblico ministero, appresa la notizia di insolvenza, sollecitava l’estensione del fallimento di alcune società a una ulteriore società riconducibile al medesimo gruppo. Il giudice delegato non dava corso alla richiesta, segnalando la possibilità di autonome istanze di fallimento. Il pubblico ministero depositava quindi distinte istanze e la società convenuta, nelle more, veniva messa in stato di liquidazione e presentava domanda di concordato con riserva ex art. 161, comma 6, l. fall., ottenendo un termine per il deposito dell’accordo.
Depositato il ricorso ex art. 182-bis l. fall., il tribunale rilevava la mancata pubblicazione del ricorso e dell’accordo nel registro delle imprese e, dopo che la pubblicazione era stata eseguita tardivamente, dichiarava inammissibile il ricorso e il fallimento della società. Il reclamo veniva respinto; la società ricorreva per cassazione con dieci motivi.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte ricostruisce la funzione della pubblicità. Dal combinato disposto dei commi secondo, terzo e ultimo dell’art. 182-bis l. fall. si evince che è dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese che l’accordo acquista efficacia, opera il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e decorre il termine per l’opposizione dei creditori.
Ne deriva che l’iscrizione deve precedere o essere contestuale al deposito del ricorso e, comunque, essere eseguita entro il termine di cui all’art. 161, comma 6, l. fall. Ammettere tempistiche discrezionali impedirebbe a terzi e creditori di conoscere quale delle opzioni previste dalla legge il debitore abbia scelto, esponendoli a una incertezza sine die. Il motivo è infondato.
La Corte rigetta anche il secondo motivo: la motivazione della corte territoriale, sia pure stringata, si colloca ben al di sopra del minimo costituzionale, e in sede di reclamo ex art. 18 l. fall. il giudice è tenuto a verificare tutti i presupposti di legge, anche a prescindere dalle valutazioni di primo grado. Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili: la concessione del termine ex art. 162 l. fall. integra un potere discrezionale, mentre dell’omessa concessione del termine per l’opposizione possono dolersi i creditori e non il debitore.
Quanto al motivo sulla costituzione del collegio, la Corte ribadisce che la violazione dell’obbligo di astensione può essere fatta valere unicamente con l’istanza di ricusazione, nei modi e nei termini dell’art. 52 c.p.c., e non come motivo di nullità della sentenza, salva l’ipotesi di interesse diretto del giudice nella causa, nella specie non allegato.
Gli ottavi e noni motivi, esaminati congiuntamente, sono inammissibili: il convincimento del giudice di merito sullo stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione esauriente. La corte territoriale ha accertato autonomamente l’inattendibilità dei dati contabili e la difficoltà di realizzo dell’attivo, costituito da immobili gravati da ipoteche e pignoramenti. Nessuna violazione del contraddittorio o dei criteri di ripartizione dell’onere probatorio è predicabile. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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