Notifica cartelle al domicilio in dichiarazione dei redditi e divieto di extrapetizione (Cass. civ. Sez. V n. 19789 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di difformità tra residenza anagrafica e indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi, è valida la notificazione delle cartelle di pagamento eseguita presso il domicilio risultante dalla dichiarazione dei redditi, anche ove il recapito si sia perfezionato per compiuta giacenza. L’art. 60, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo vigente ratione temporis, non impone la notifica presso il domicilio fiscale anagrafico, poiché l’elezione di domicilio ivi disciplinata attiene alla diversa facoltà del contribuente di indicare un domiciliatario. Nel contenzioso tributario i motivi di opposizione si configurano come causae petendi della domanda di annullamento: incorre in extrapetizione il giudice che dichiari la nullità dell’atto impositivo o riscossivo su ragioni non dedotte dalla parte interessata.
Il Fatto
L’agente della riscossione impugna in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in controversia su preavviso di iscrizione ipotecaria per oltre ottantaquattromila euro, aveva rigettato il proprio appello. Il giudice di secondo grado aveva confermato la decisione di prime cure, che aveva accolto il ricorso del contribuente sul duplice rilievo della notifica delle cartelle presso domicilio diverso da quello risultante dalla certificazione anagrafica e dell’intervenuta prescrizione dei crediti.
La questione approda in Cassazione perché il giudice dell’appello ha ritenuto invalida la notifica pur eseguita presso un indirizzo noto, e ha poi dichiarato la nullità dell’iscrizione ipotecaria per un vizio mai allegato dal contribuente.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 2697 cod. civ. e 156 cod. proc. civ., per avere il giudice di merito reputato provata la irritualità della notifica mediante la sola produzione di una certificazione anagrafica.
La Corte ritiene il motivo fondato. La disciplina vigente ratione temporis distingue il domicilio fiscale, individuato nel Comune di iscrizione anagrafica, dall’elezione di domicilio, che il contribuente può effettuare presso una persona o un ufficio nel medesimo Comune per la notificazione degli atti. Ne segue che le cartelle potevano essere legittimamente notificate presso l’indirizzo che il contribuente stesso aveva indicato nella dichiarazione dei redditi.
Il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui, in caso di difformità tra residenza anagrafica e residenza dichiarata, la notifica è valida anche quando si perfezioni per compiuta giacenza (Cass., Sez. 6^-5, 21 luglio 2015, n. 15258; Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2016, n. 25680; Cass., Sez. Trib., 11 febbraio 2025, n. 3473). Irrilevante è, poi, la modifica normativa introdotta dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, che ha diversamente disciplinato l’elezione di domicilio, sottraendola alla dichiarazione dei redditi.
Il secondo motivo attiene all’art. 112 cod. proc. civ. Il giudice di appello ha dichiarato la nullità dell’iscrizione per omessa comunicazione preventiva, senza che il contribuente avesse mai dedotto tale vizio nel ricorso originario.
La Corte accoglie anche questo profilo. L’extrapetizione ricorre solo quando il giudice pronunci oltre le richieste e le eccezioni delle parti, attribuendo un bene della vita non domandato. Non è precluso il potere-dovere di qualificare diversamente i fatti, ma con il limite di non introdurre nuovi elementi nel tema controverso. Nel contenzioso tributario i motivi di opposizione sono causae petendi della domanda di annullamento, sicché è viziata la declaratoria di nullità fondata su motivi non dedotti.
Il contenuto redatto conta circa 620 parole, entro il limite. Segnalo che nel testo i riferimenti agli artt. 58 e 60 sono riportati con due articoli distinti e che il dispositivo è troncato: entrambi i punti sono registrati nelle NOTE.
Nota della Redazione
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