Accordo transattivo sopravvenuto e carenza d’interesse a ricorrere (Cass. civ. Sez. V n. 33205 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta stipula di un accordo tra le parti, con cui la ricorrente si impegna a corrispondere al resistente le somme oggetto del tributo, determina il venir meno dell’interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c., quale condizione dell’azione. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza d’interesse, senza necessità di accertare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni dedotte nell’accordo. La causa di inammissibilità, di natura definitoria e sopravvenuta alla proposizione del ricorso, esclude la sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
Il Consorzio resistente notificava alla società ricorrente, il 1° giugno 2015, un avviso di pagamento per contributi di bonifica relativi all’anno 2014. Nel febbraio 2016 la società incaricata della riscossione notificava un ulteriore avviso con sollecito di pagamento e, il 17 giugno 2016, un’ingiunzione di pagamento per il medesimo titolo. La società impugnava l’ingiunzione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce.
La Commissione Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo difettare la prova del credito consortile. Il Consorzio proponeva appello e la Commissione Regionale Tributaria di Lecce accoglieva l’impugnazione, ritenendo gli avvisi e i solleciti autonomamente impugnabili e la conseguente decadenza rilevabile anche d’ufficio. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi, rimasti intimati gli intimati.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via preliminare che la ricorrente, in data 21 novembre 2025, ha depositato telematicamente un contratto sottoscritto digitalmente dal proprio legale rappresentante e dal difensore, redatto il 30 gennaio 2024. Con tale accordo il rappresentante legale, anche in nome di altre società e in relazione a diversi contenziosi con il resistente, si impegnava a corrispondere al Consorzio, entro il 9 febbraio 2024, le somme indicate nel prospetto allegato, tra cui il contributo oggetto del procedimento.
La Corte osserva che, pur non essendo noto se le obbligazioni dedotte nell’accordo siano state adempiute, non può che prendere atto dell’accordo stesso e del conseguente venir meno dell’interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c., quale condizione dell’azione. La conclusione dell’accordo, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, priva la ricorrente dell’interesse alla decisione sulla pretesa tributaria oggetto di causa.
Ne deriva l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. La Corte precisa che l’accertamento dell’intervenuto pagamento non è necessario, poiché è sufficiente la stipula dell’accordo a determinare la caducazione dell’interesse alla pronuncia.
Quanto alle spese del giudizio di legittimità, poiché gli intimati non hanno resistito in questa fase, le stesse sono integralmente compensate tra le parti. La Corte esclude inoltre la sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, atteso che la causa di inammissibilità, di natura definitoria, è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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