Revocazione per errore di fatto esclusa se fatto valutato (Cass. civ. Sez. V n. 18407 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che ricorre quando la decisione si fondi sull’affermazione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare. Non integra l’errore revocatorio la pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, restando esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità degli errori di giudizio. L’errore di fatto deve consistere in una svista percettiva o in un errore di percezione, risultare con immediatezza ed obiettività senza necessità di indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, ed essere essenziale e decisivo, nel senso che in sua assenza la decisione sarebbe stata diversa. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per revocazione che censuri la valutazione delle risultanze processuali o che investa un fatto non decisivo rispetto alla ratio della decisione impugnata.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di una società, di tre avvisi di accertamento relativi a IRES e IRAP per gli anni di imposta 2007, 2008 e 2009. Con una precedente ordinanza la Corte rigettava il ricorso della società avverso la sentenza di appello che aveva confermato la legittimità degli avvisi, con esclusione di quello relativo all’annualità 2007.
Avverso tale ordinanza la società propone ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., articolando due motivi. L’Agenzia delle entrate non svolge attività difensiva. Il ricorso è avviato alla trattazione in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduce l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte nel ritenere l’indeducibilità delle quote di accantonamento del trattamento di fine mandato, presumendo che l’inizio del rapporto con l’amministratore fosse coinciso con la nomina in assemblea, mentre dalla documentazione in atti sarebbe risultata un’accettazione della carica in momento successivo.
La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la configurabilità dell’errore revocatorio di cui all’art. 391-bis cod. proc. civ. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, ma non quando la decisione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali (Cass. n. 10040 del 29/03/2022; Cass. n. 20635 del 2017; Cass. n. 442 del 2018).
Si è inoltre costantemente statuito (Cass. n. 16439 del 10/06/2021) che l’errore di fatto rilevante presuppone un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, una risultante dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali. L’errore deve consistere in una svista materiale o in un errore di percezione, risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, ed essere essenziale e decisivo.
Nel caso in specie il fatto su cui si assume avvenuta la svista percettiva non è rilevabile ictu oculi, non risultando mai allegata in atti l’accettazione della carica da parte dell’amministratore, la cui epoca rimane sconosciuta e dovendosi presumerne l’esistenza successiva al conferimento dell’incarico attraverso un ragionamento logico-deduttivo che integra attività valutativa.
Soprattutto, il fatto non è decisivo. Il mezzo non si confronta con la sentenza impugnata laddove la Corte ha espressamente ritenuto, data la sostanziale continuità della carica rivestita dall’amministratore, che il deliberato assembleare relativo al riconoscimento del trattamento di fine mandato fosse in ogni caso addirittura successivo all’inizio del rapporto. L’inammissibilità del ricorso per revocazione esime la Corte dal giudizio rescissorio, con conseguente assorbimento del secondo motivo, articolato in punto di spese processuali. Non vi è pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimata. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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