Acquisizione indiretta di partecipazione e motivazione analitica ex art 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 49 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un’amministrazione locale acquisisce una partecipazione societaria, anche indiretta, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali e ai profili di sostenibilità finanziaria, convenienza economica e compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa (art. 5, commi 1 e 3, d.lgs. n. 175/2016). L’operazione deve inoltre dare atto della compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e, per gli enti locali, della sottoposizione dello schema di atto a forme di consultazione pubblica (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 175/2016). Il rinvio per relationem ad atti e documenti della società partecipata non esonera l’amministrazione procedente dal proprio obbligo istituzionale di valutazione autonoma. L’acquisizione di nuove partecipazioni, in presenza di società già affidatarie in regime di in house providing, resta circoscritta a esigenze eccezionali, in coerenza con l’art. 4 e con l’art. 20, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 175/2016.

Il Fatto

Il Consiglio comunale di un ente locale ha approvato e autorizzato l’operazione con cui la propria società partecipata, affidataria in regime di in house providing della gestione del servizio idrico integrato, acquisisse la totalità delle quote di una società privata operante nel medesimo settore, nell’ambito di un progetto di rinforzamento industriale della partecipata medesima, comprensivo di una scissione parziale proporzionale di altra società del gruppo.

La deliberazione consiliare, trasmessa alla Sezione regionale di controllo unitamente alla delibera del consiglio di amministrazione della società e a una copiosa documentazione, rinviava integralmente alle valutazioni istruttorie contenute in tali atti. La Sezione è stata chiamata a pronunciarsi sulla conformità dell’atto ai parametri dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo, ricordando che l’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come novellato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, demanda alla Corte dei conti una pronuncia di conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dello stesso articolo e agli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La funzione di controllo non si traduce in una compiuta analisi economica dell’operazione, ma in una verifica della completezza e adeguatezza degli approfondimenti condotti dall’amministrazione e dell’affidabilità delle stime effettuate.

Sul piano dell’obbligo motivazionale, il Collegio rileva che la deliberazione consiliare non individua con chiarezza l’oggetto dell’acquisizione, oscillando tra un singolo organismo societario e un gruppo composto da due società, una delle quali destinata a una scissione. Manca ogni indicazione dei costi gravanti sulla partecipata, dell’ammontare del corrispettivo e delle passività del gruppo da acquisire. La deliberazione rinvia in modo massiccio ad atti e documenti della società, senza esplicitare in via autonoma le condizioni legittimanti e i contenuti cruciali della scelta.

La Sezione sottolinea che un siffatto rinvio per relationem non è idoneo a suffragare la decisione di acquisizione, perché l’amministrazione procedente non può essere sollevata dal proprio obbligo di vagliare congruità e convenienza dell’operazione. Sui vincoli di scopo e di attività, il Collegio osserva che l’operazione non dà conto della stretta necessità dell’acquisto di un’ulteriore partecipazione pubblica, essendo il servizio già affidato a una società interamente pubblica con oggetto sociale focalizzato sul medesimo servizio; l’oggetto sociale della società target risulta peraltro più esteso di quello della partecipata.

Quanto alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, la motivazione è giudicata non esaustiva, anche perché il complessivo esborso finanziario non è esplicitato. Sul versante della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica, i risparmi addotti si fondano sul mancato ricorso a gare, prospettiva che la Sezione reputa incoerente con la tutela della concorrenza e con lo stesso impianto del Testo unico. L’acquisizione di organismi interamente posseduti da privati senza previa evidenza pubblica appare elusiva delle regole concorrenziali, mentre la gestione unica del servizio idrico risulta già declinata in sede di ambito territoriale ottimale. La Sezione conclude rilevando la non conformità dell’atto e dell’operazione complessivamente considerata alle norme del d.lgs. n. 175/2016, con la precisazione che la costituzione di nuove società o l’acquisizione di partecipazioni, anche indirette, deve ritenersi fortemente circoscritta a esigenze eccezionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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