Diploma falso e utilitas della prestazione nel danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 112 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per indebita assunzione conseguita mediante un titolo di studio falso, l’art. 2126 c.c. non è di per sé decisivo per neutralizzare il danno erariale: la norma civilistica opera sul piano della retribuibilità della prestazione e della tutela del lavoratore, non su quello del pregiudizio subito dall’amministrazione. Il giudice contabile deve pertanto valutare in concreto l’utilità della prestazione ricevuta, raffrontando le caratteristiche del contratto, i titoli abilitanti richiesti e le mansioni effettivamente svolte. Il danno non è insussistente, perché la condotta ha privato l’amministrazione della miglior prestazione che sarebbe spettata dal candidato pretermesso in graduatoria. La sua graduazione, tuttavia, è parametrata alla singola fattispecie e può essere liquidata equitativamente, riconoscendo per il residuo l’utilità percepita dall’amministrazione.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato la convenuta chiedendo la condanna al pagamento di euro 34.909,70 in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, a titolo di retribuzioni percepite come collaboratrice scolastica negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. La pretesa si fonda sull’asserita falsità del diploma professionale conseguito presso un istituto della Campania nella sessione d’esame dell’agosto 2013 e utilizzato per l’inserimento nelle graduatorie ATA del triennio 2017/2019, con punteggio di 100/100. La vicenda trae origine da un procedimento penale riguardante l’acquisizione di falsi diplomi, sfociato nel rinvio a giudizio dei possessori dei titoli ritenuti falsi, tra cui la convenuta.
La difesa ha chiesto in via preliminare la sospensione del giudizio in attesa della definizione della vicenda penale e, nel merito, ha contestato il dolo, sostenendo che gli indizi proverebbero la frode dell’istituto ma non la consapevolezza della convenuta, che avrebbe sostenuto l’esame da candidata esterna privatista. Ha inoltre eccepito l’utilitas della prestazione resa, valorizzando la semplicità delle mansioni (sorveglianza e pulizia) e il possesso di altro titolo abilitante conseguito nel 2014/2015.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge l’istanza di sospensione, richiamando il principio di separazione dei giudizi e di indipendenza del giudizio civile e amministrativo di danno da quello penale (cfr. C. cost. n. 217/2009), il tenore dell’art. 295 c.p.c. e l’assenza di un rapporto di pregiudizialità giuridica in senso stretto. Sottolinea inoltre l’esigenza di salvaguardare la ragionevole durata del processo, il cui differimento rischierebbe di sterilizzare l’azione del P.M. contabile (cfr. Sez. III App. n. 544/2015).
Sul merito, dagli elementi indiziati versati in atti il Collegio ritiene più che probabile la falsità del diploma e la piena consapevolezza della convenuta: la sessione d’esame dell’agosto 2013 non si è mai tenuta, come confermano il disconoscimento delle firme da parte del Presidente della commissione e di otto docenti, il rinvenimento di oltre cinquanta pergamene in bianco e l’assegnazione seriale della pergamena in questione ad altro istituto. La condotta è quindi qualificata come dolosa, esclusa la tesi della frequentazione da privatista, rimasta sfornita di supporto probatorio.
Quanto alla causalità, la disponibilità di altro titolo abilitante non elide il nesso: la convenuta indicò come unico titolo di accesso il diploma falso, conseguendo un punteggio migliore (100/100) rispetto a quello alternativo (60/100). La sua condotta fu quindi determinante per il collocamento in graduatoria e per le assunzioni illegittime.
Sul quantum, la Sezione rimedita l’orientamento contabile maggioritario (richiamato in Corte Conti, II Sezione Centrale di Appello, n. 159/2024, e Corte conti, Sez. II, n. 7/2022) secondo cui la nullità del contratto per illiceità della causa non consente di riconoscere alcuna utilitas. Il Collegio distingue nettamente il piano civilistico dell’art. 2126 c.c. — volto alla tutela del lavoratore nel sinallagma e agli effetti previdenziali — dal piano del danno erariale, retto dall’art. 28 Cost. e dall’art. 97, primo comma, Cost. Non essendovi equivalenza tra retribuibilità della prestazione e sussistenza del danno, il giudice contabile deve valutare caso per caso l’oggetto del contratto e la concreta utilità della prestazione.
Nella fattispecie, le mansioni non elevate e il possesso di altro titolo qualificante inducono a riconoscere una qualche utilità per l’amministrazione. Ciò non esclude il danno, poiché la condotta ha privato l’amministrazione della miglior prestazione che il candidato pretermesso avrebbe potuto rendere, in violazione del criterio di concorsualità e del buon andamento. La Sezione liquida quindi equitativamente, ex art. 1226 c.c., un danno da minor valore della prestazione pari al 40%, e dunque a euro 13.963,88, riconoscendo per il residuo l’utilità percepita; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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