Ascrivibilità a Tabella A ottava categoria del rachide per cumulo di infermità (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 215 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio pensionistico contabile, pur instaurandosi con ricorso avverso il provvedimento amministrativo, non verte sulla legittimità di tale atto ma sul rapporto previdenziale, con cognizione piena sull’an e sul quantum del diritto fatto valere. In materia di pensione privilegiata, la valutazione del complesso morboso deve essere unitaria e non atomistica: infermità, ancorché singolarmente ascrivibili a categorie inferiori, ove concorrano in un quadro clinico degenerativo e progressivo, devono essere complessivamente ricondotte alla ottava categoria della Tabella A annessa al DPR n. 915/78, con diritto al trattamento pensionistico vitalizio. Il giudizio del Collegio Medico Legale, se immune da vizi logici e giuridici, è pienamente condivisibile quale base della decisione.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, aveva presentato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tre patologie (“spondiloartrosi cervicale”, “artrosi lombosacrale” e “discopatie L5-S1”). Il Comitato di verifica aveva ascritto due di esse alla Tabella B e ritenuto la terza non classificabile. La successiva domanda di pensione privilegiata era stata rigettata, con concessione della sola indennità una tantum per cinque anni.
Il ricorrente aveva quindi adito la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, sostenendo che il complesso morboso, valutato unitariamente, giustificasse l’ascrivibilità all’ottava categoria della Tabella A e il trattamento pensionistico vitalizio. L’INPS resisteva, deducendo che il cumulo era già stato considerato con l’aumento a cinque anni dell’indennità e che il parere del Comitato era insindacabile in quanto espressione di discrezionalità tecnica.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ha preliminarmente chiarito la natura del giudizio pensionistico, richiamando il principio per cui esso non è preordinato all’annullamento degli atti amministrativi ma all’accertamento dell’effettiva titolarità del diritto soggettivo al trattamento, con cognizione piena sul rapporto e su tutte le questioni inerenti an e quantum.
Nel merito, la domanda è stata ritenuta fondata sulla base del parere reso dalla Sezione Speciale del Collegio Medico Legale, disposto con ordinanza istruttoria n. 146/2025. Il parere, condiviso dal Giudice in quanto immune da vizi logici, ha ricondotto il quadro clinico a un’unica entità nosologica, la “spondiloartrosi cervico-lombosacrale con discopatie multiple a modica incidenza funzionale”, caratterizzata da natura cronico-degenerativa e irreversibile.
Proprio la natura progressiva della patologia e l’unicità dell’entità nosologica hanno indotto il Giudice a ritenere la corretta ascrivibilità alla ottava categoria della Tabella A a vita, superando la frammentaria valutazione del Comitato di verifica che aveva considerato separatamente le singole infermità.
In accoglimento del ricorso, è stato accertato il diritto alla pensione privilegiata con decorrenza dal mese successivo al pensionamento. L’INPS è stato condannato a rideterminare il trattamento e a versare i ratei ulteriori solo a decorrere dal 27 dicembre 2028, termine finale di copertura delle cinque annualità già percepite in unica soluzione, evitando così una duplicazione di pagamenti.
Le spese, in assenza di notula, sono state liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il Giudice ha infine disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente, in applicazione del comma 11 dell’art. 22 del D.Lgs. n. 101/2018, che vieta la diffusione dei dati relativi allo stato di salute, anche in caso di inserimento della sentenza nelle banche dati.
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Nota della Redazione
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