Affidamento dei minori: competente il giudice della residenza abituale al momento della domanda, irrilevante il trasferimento in corso di causa (Cass. civ. n. 27930/2025)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 27930/2025 (c.c. 07/10/2025, dep. 20/10/2025; R.G.N. 4020/2025) — Presidente Alberto Giusti, Relatore Maura Caprioli. Generalità oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Il principio di diritto

Ai sensi dell’art. 473-bis.11 c.p.c., «per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale», da individuare al momento della proposizione della domanda. In forza del principio della perpetuatio, la competenza territoriale «rimane ferma, nonostante lo spostamento in corso di causa della residenza anagrafica o del domicilio del minore a seguito del trasferimento del genitore con cui egli convive».

Il fatto

Nel corso di un giudizio di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento di una figlia minore, il Tribunale di Massa — che aveva già adottato provvedimenti temporanei e urgenti, incaricato i servizi sociali e disposto CTU sulle competenze genitoriali — dichiarava la propria sopravvenuta carenza di competenza, ritenendo rilevante, ex art. 473-bis.11 c.p.c., il trasferimento della madre collocataria con la minore avvenuto in pendenza di giudizio.

Riassunta la causa davanti al Tribunale di La Spezia, quest’ultimo sollevava d’ufficio conflitto di competenza ex art. 47 c.p.c., osservando che il criterio della residenza abituale del minore va riferito al momento della proposizione della domanda, restando irrilevanti i trasferimenti intervenuti in corso di causa.

La motivazione

La Prima Sezione, in via preliminare, esclude la violazione dell’obbligo di intervento del Pubblico Ministero per il mancato deposito di conclusioni scritte ex art. 380-ter c.p.c.: l’obbligo si realizza con la mera comunicazione degli atti all’ufficio, mentre l’effettivo esercizio delle prerogative processuali è rimesso alla sua valutazione.

Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro introdotto dal d.lgs. n. 149/2022: l’art. 473-bis.47 c.p.c. rinvia, per le domande di modifica delle condizioni, al criterio dell’art. 473-bis.11 c.p.c., che recepisce la legge delega (art. 1, comma 23, lett. d, l. n. 206/2021) individuando come criterio prevalente la residenza abituale del minore, corrispondente «al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento». La relazione illustrativa — richiamando l’art. 9 Reg. UE 1111/2019 e l’art. 7 della Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 (ratificata con l. n. 101/2015), oltre a Cass. n. 21285/2015 — spiega che la regola sul trasferimento non autorizzato entro l’anno serve a disincentivare il forum shopping.

La nozione di residenza abituale implica una valutazione di fatto, anche in chiave prognostica, volta a individuare lo stabile centro di vita e interessi del minore: non rilevano in sé la residenza anagrafica o trasferimenti contingenti o temporanei (Cass. n. 27358/2017; Cass. n. 15835/2021; Cass. n. 18270/2016). Nei procedimenti che riguardano minori, inoltre, il principio della perpetuatio competentiae prevale, per esigenze di certezza e di effettività della tutela, su quello di prossimità (Cass. n. 32678/2023).

Al momento del deposito del ricorso di modifica la minore risiedeva nel circondario di Massa: il successivo trasferimento, avvenuto per volontà della madre collocataria nelle more del giudizio, è irrilevante. Sul conflitto, la Corte dichiara quindi la competenza del Tribunale di Massa Carrara, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge; nulla sulle spese, trattandosi di ricorso promosso d’ufficio.

Implicazioni pratiche

La pronuncia fissa un punto operativo netto per il contenzioso familiare post-riforma Cartabia: la competenza territoriale nei procedimenti che coinvolgono minori si cristallizza alla data del deposito della domanda, sulla base della residenza abituale effettiva — non anagrafica — del minore. Il trasferimento del genitore collocatario in corso di causa non sposta la competenza: chi eccepisce l’incompetenza deve guardare alla situazione di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, mentre i mutamenti successivi potranno semmai rilevare in un nuovo, autonomo procedimento di modifica.

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