Divorzio: l’Assegno Unico incide sul mantenimento dei figli, non sull’assegno divorzile (Cass. 19359/2026)
Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 19359 del 12 giugno 2026 (R.G.N. 8003/2025) — Presidente Alberto Giusti, Relatore Eleonora Reggiani.
Il principio di diritto
L’Assegno Unico e Universale percepito da un genitore per il figlio convivente è un sostegno pubblico destinato ai bisogni dei figli: come tale incide sulla determinazione del contributo al loro mantenimento, non sulla quantificazione dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge. Ometterne l’esame, quando la percezione è stata ritualmente allegata, integra omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il fatto
Nel giudizio di divorzio tra due coniugi (matrimonio del 1993, separazione consensuale omologata nel 2015), il Tribunale determinava il contributo paterno al mantenimento dei due figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti (450 euro mensili ciascuno) e un assegno divorzile in favore della moglie (600 euro mensili).
La Corte d’appello di Genova confermava l’impianto, valorizzando in particolare le potenzialità reddituali del compendio immobiliare del marito. Il padre ricorreva in cassazione con quindici motivi, censurando tra l’altro la valutazione delle proprie condizioni patrimoniali (ipoteche giudiziarie, mutui, gestione in perdita degli immobili) e l’omessa considerazione dell’Assegno Unico percepito dalla madre per il figlio.
La motivazione
La Corte dichiara inammissibili quattordici motivi, in larga parte diretti a rimettere in discussione valutazioni di merito — valore e redditività degli immobili, mancata CTU, carattere non voluttuario di talune spese — o formulati in modo generico, senza attingere la ratio effettiva della decisione impugnata (artt. 366, comma 1, n. 4, e 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).
È invece fondato, in parte, il decimo motivo. La Corte d’appello ha omesso di considerare l’Assegno Unico e Universale (circa 300 euro mensili), la cui percezione era stata ritualmente allegata in comparsa. Si tratta di un fatto decisivo: l’AUU è un sostegno pubblico erogato, in presenza dei presupposti di legge, per provvedere ai bisogni dei figli conviventi con il beneficiario, e perciò rileva ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli — non ai fini dell’assegno divorzile, che risponde a presupposti distinti.
La sentenza è cassata nei limiti della censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Genova, chiamata a statuire anche sulle spese. È disposta l’omissione delle generalità in caso di diffusione, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.
Implicazioni pratiche
Nei giudizi di divorzio con figli, l’Assegno Unico e Universale va allegato e computato tra le risorse destinate al mantenimento: incide sul contributo dovuto per i figli, non sull’assegno divorzile dell’ex coniuge. Sono due voci con funzione e presupposti diversi, da tenere distinte nel conteggio.
Per il ricorso in cassazione la lezione è duplice. L’omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. va dedotto individuando un fatto storico, decisivo e ritualmente discusso, non una diversa lettura del merito. E le censure devono attingere la ratio realmente espressa dalla decisione, pena l’inammissibilità per genericità (art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.). Attenzione, infine, all’oscuramento dei dati nei procedimenti di famiglia (art. 52 d.lgs. 196/2003).
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