Affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. 309/1990 e discrezionalità del giudice (Cass. pen. Sez. VII n. 6674 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale richiesto per ragioni terapeutiche a norma dell’art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi indicati dalla disposizione, il giudice è chiamato a effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare un effettivo reinserimento sociale. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l’apprezzamento sull’idoneità delle misure alternative alla risocializzazione e alla prevenzione della recidiva, frutto di un unitario accertamento. Tali valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici, basata su esaustiva, ancorché sintetica, ricognizione degli elementi di giudizio.

Il Fatto

Il condannato presentava istanza per essere ammesso all’affidamento terapeutico di cui all’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990. Ammesso in via provvisoria alla misura alternativa in data 8 maggio 2024, veniva poi sottoposto a misura cautelare in carcere per reati in materia di stupefacenti, con conseguente revoca della misura extramuraria da parte del Magistrato di sorveglianza.

Il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava in via definitiva l’istanza, rilevando che le contestazioni a carico del condannato consistevano nell’essersi associato allo scopo di commettere più delitti in materia di stupefacenti, oltre che tributari, e singoli reati aventi ad oggetto la commercializzazione di sostanze anche in ingenti quantità. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che il ricorso propone un unico motivo totalmente versato in fatto, auspicando una difforme valutazione delle medesime circostanze già prese in considerazione dai giudici di merito. Il ricorrente, in sostanza, propone una lettura alternativa delle circostanze rilevanti già esaminate nell’ordinanza impugnata.

Il giudice di merito ha ritenuto recessive le considerazioni dell’UEPE, siccome frutto di un breve periodo di osservazione, a fronte di una contestazione supportata da idonea gravità indiziaria. La relazione dell’UEPE è stata insindacabilmente valutata, così come adeguatamente apprezzata è stata la gravità delle condotte ascritte al condannato.

La Corte richiama il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293, secondo cui in tema di affidamento in prova al servizio sociale richiesto per ragioni terapeutiche il giudice deve effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale.

La Corte richiama altresì Sez. 1, n. 16822 del 20/12/2022, dep. 2023, Pattaro, Rv. 284500, secondo cui rientra nella discrezionalità del giudice di merito l’apprezzamento in ordine all’idoneità delle misure alternative ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, nonché l’eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto. Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici, come affermato da Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375.

Il ricorso è pertanto inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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