Attribuzione di post diffamatori su internet e prova indiziaria (Cass. pen. n. 40400/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione a mezzo internet, anche in mancanza di accertamenti informatici sulla provenienza dei “post”, è possibile riferire il fatto diffamatorio al suo autore su base indiziaria, a fronte della convergenza, pluralità e precisione di dati quali il movente, l’argomento trattato, il tenore offensivo dei contenuti, il rapporto tra le parti, l’assenza di denuncia di furto di identità da parte dell’intestatario del profilo. Il giudice, nel valutare la prova indiziaria, deve esaminare tutti gli elementi processualmente emersi in modo non parcellizzato, verificando se essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante. In presenza di una causa di estinzione del reato, la pronuncia di assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p. prevale solo quando le circostanze idonee a escludere il fatto o la colpevolezza emergano in modo assolutamente non contestabile, non richiedendo un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze.
Il Fatto
L’imputato, in concorso con altri, era stato condannato in primo grado per i reati di accesso abusivo a sistema informatico, diffamazione aggravata e atti persecutori, per avere, introducendosi abusivamente nel sistema informatico di una testata giornalistica online, aggiunto al testo di un articolo espressioni diffamatorie nei confronti di due persone offese. La Corte d’appello di Campobasso, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava il non doversi procedere per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la decisione. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e travisamento della prova in relazione all’attribuzione della paternità dei post, sostenendo che la polizia postale non aveva identificato l’hacker, e che la condanna si basava su dichiarazioni inattendibili e su un blog “rivendicativo” non riconducibile a lui.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo i motivi manifestamente infondati e aspecifici. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tema di diffamazione a mezzo internet, anche in mancanza di accertamenti informatici sulla titolarità dell’indirizzo IP, è possibile attribuire il post all’imputato sulla base di elementi indiziari quali il movente, il tenore offensivo dei contenuti, il rapporto tra le parti, l’assenza di denuncia di furto di identità. La sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato la convergenza di plurimi e precisi dati: l’imputato si era tradito utilizzando un profilo con il proprio nome e cognome; le pubblicazioni anonime erano cessate immediatamente dopo la querela; la persona offesa aveva fornito un racconto credibile e supportato da documentazione; era emerso un movente chiaro (reazione a una provocazione della vittima). La Corte ha escluso il denunciato travisamento della prova, rilevando che i giudici di merito avevano valutato tutte le emergenze istruttorie, comprese le dichiarazioni dell’operatore di polizia giudiziaria, e che la censura si risolveva in una mera contrapposizione di una diversa ricostruzione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità. Quanto alla premessa del ricorso, la Corte ha confermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, l’assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p. prevale solo quando l’innocenza emerge ictu oculi, non quando è necessario un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze. Infine, la Corte ha applicato il principio della “prova di resistenza”, rilevando che, anche a voler espungere il profilo del “fatto notorio” (la riconducibilità del blog all’imputato), le residue risultanze (il movente, le dichiarazioni delle parti civili, l’assenza di denuncia, la chat) erano comunque sufficienti a sostenere la condanna.
Implicazioni Pratiche
- Prova indiziaria per diffamazione online: L’avvocato del querelante, in caso di diffamazione a mezzo internet, deve allegare e dimostrare la convergenza di plurimi elementi indiziari (movente, contenuto dei post, rapporti tra le parti, contesto, assenza di denuncia di furto di identità) per attribuire la paternità del post all’imputato, anche in assenza di accertamenti informatici; la Cassazione ritiene sufficienti tali indizi se gravi, precisi e concordanti, e la loro valutazione è rimessa al giudice di merito.
- Limiti del travisamento della prova: Per eccepire il travisamento della prova, il difensore deve indicare con precisione l’elemento probatorio che sarebbe stato travisato e dimostrare che tale travisamento sia decisivo, e non può limitarsi a contestare la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, che è insindacabile in sede di legittimità, salvo manifesta illogicità; in caso di doppia conforme, il vizio è rilevabile solo se introdotto per la prima volta in appello.
- Prevalenza della prescrizione sull’assoluzione: In presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice può pronunciare assoluzione ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p. solo se l’innocenza dell’imputato emerge in modo assolutamente non contestabile e non richiede un apprezzamento ponderato; l’avvocato dell’imputato che chieda l’assoluzione nel merito, nonostante la prescrizione, deve dimostrare che la prova della non colpevolezza è evidente e incontrovertibile; in difetto, prevale la declaratoria di estinzione.
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Nota della Redazione
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