Agevolazioni ASD: rileva l’attività non lucrativa in concreto (Cass. civ. Sez. V n. 20131 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro non dipendono dalla sola veste giuridica o dal contenuto formale dello statuto, ma richiedono l’effettivo svolgimento di attività non lucrativa in concreto. L’onere della prova dei requisiti soggettivi e oggettivi grava sul contribuente. Il giudice di merito valuta sovranamente le prove; la doglianza che, sotto l’apparente violazione di legge, miri a una diversa ricostruzione del fatto è inammissibile in cassazione. Ai fini del computo del plafond, si considerano solo i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 1020/03/2017, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso di un’associazione sportiva dilettantistica contro due avvisi di accertamento per il 2007. L’Ufficio aveva disconosciuto la natura associativa non commerciale dell’ente, con conseguente esclusione delle agevolazioni e rideterminazione del reddito ai fini IRES/IRAP e IVA.
La contribuente resisteva con controricorso, illustrato con memoria. La questione approdava in cassazione con un unico motivo, incentrato sull’errata distribuzione dell’onere probatorio e sul computo del plafond.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto l’istanza di riunione con altro ricorso, proposta ai sensi dell’art. 274 cod. proc. civ., perché le cause riguardano anni d’imposta diversi. Le finalità di economia processuale dell’art. 151 disp. att. cod. proc. civ. sono comunque perseguite mediante trattazione nella medesima udienza, essendo le cause già fissate davanti alla stessa Sezione.
Sul motivo di ricorso, la Corte ricorda che l’art. 148 del d.P.R. n. 917 del 1986 subordina l’esenzione non solo alla veste giuridica, elemento formale, ma all’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sul contribuente. Le agevolazioni si applicano solo a condizione che l’ente si conformi concretamente alle clausole sulla vita associativa. Non sono determinanti il contenuto formale dello statuto né la mera evidenza delle regole organizzative: rileva l’esplicazione concreta dell’attività senza fini di lucro.
La CTR aveva accertato che l’Ufficio non aveva mai contestato l’attività in concreto esercitata dall’associazione, consistente nella formazione sportiva in ambito calcistico svolta da volontari, né la regolarità dello statuto. I rilievi dell’Agenzia riguardavano solo aspetti formali, senza porre in dubbio la genuinità della documentazione. La sentenza impugnata escludeva così la violazione delle previsioni statutarie obbligatorie in tema di democraticità e partecipazione degli affiliati alla vita associativa.
Quanto al secondo profilo, la Corte ribadisce che ai fini del computo del plafond occorre avere riguardo esclusivamente ai proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali. Fra i proventi esclusi non vi sono solo quelli dell’art. 148, comma 3, del TUIR, ma anche quelli rientranti nell’art. 25, comma 2, della l. n. 133 del 1999, nella versione ratione temporis applicabile.
In entrambi i profili l’Agenzia, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, mirava in realtà ad attingere il giudizio di fatto del giudice di appello, rimesso alla sua esclusiva valutazione. La doglianza sul plafond difettava inoltre di specificità, non avendo la ricorrente riportato l’atto impositivo e gli atti difensivi di merito. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese di lite.
Nota della Redazione
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