Agevolazioni GEIE solo per gli atti propri, non per le compravendite (Cass. civ. Sez. V n. 33372 del 20.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico, soggetti ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 4, lettera G, della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non sono tutti quelli di cui sia parte un gruppo di tal fatta, ma soltanto quelli previsti dalle lettere da A ad F del medesimo articolo 4, con la sola eccezione degli atti di costituzione mediante dotazione di capitale e di aumento di capitale attuati con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto, soggetti alle imposte di cui all’art. 7 della tariffa. Ne consegue che l’ordinaria compravendita immobiliare stipulata da un GEIE resta assoggettata alla tassazione ordinaria, senza che rilevi il richiamo all’art. 12 del d.lgs. n. 240 del 1991, che disciplina i soli conferimenti immobiliari di natura societaria.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un atto di compravendita immobiliare stipulato nel 2014 da un gruppo europeo di interesse economico. L’Agenzia delle Entrate aveva emesso avviso di liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale, con irrogazione di sanzioni, assumendo l’applicabilità della tassazione ordinaria. Il contribuente aveva impugnato l’atto, ottenendo ragione sia in primo grado, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sia in appello, davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva rigettato il gravame dell’Ufficio.
Avverso la sentenza di secondo grado l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 4, lettera G, della tariffa e dell’art. 12 del d.lgs. n. 240 del 1991. Il contribuente è rimasto intimato, non costituendosi in giudizio.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica sottoposta alla Sezione Tributaria riguarda la portata dell’espressione “atti propri” impiegata dall’art. 4, lettera G, della tariffa, che ammette i gruppi europei di interesse economico all’imposta di registro in misura fissa. Secondo l’Ufficio il richiamo non poteva estendersi agli atti di gestione commerciale, ma soltanto a quelli costitutivi, modificativi o estintivi della soggettività del gruppo.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato, aderendo a un orientamento già espresso, dal quale non ha ravvisato ragioni per discostarsi. Gli “atti propri” del GEIE agevolabili non coincidono con tutti quelli di cui il gruppo sia parte, ma con quelli tipizzati alle lettere da A ad F dello stesso articolo 4, con la sola eccezione espressamente prevista dalla nota V in materia di unità da diporto. Il riferimento è a Cass. n. 18107/21.
La Corte ha inoltre escluso ogni difficoltà di raccordo tra l’art. 4 della tariffa e l’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 240 del 1991: quest’ultima disposizione attiene ai trasferimenti immobiliari tipicamente societari e, in particolare, ai soli conferimenti immobiliari, non alle ordinarie cessioni a titolo oneroso.
Nel caso concreto l’atto tassato consisteva in una ordinaria compravendita immobiliare, che non rientra tra quelli “propri” e non legittima quindi la tassazione di favore invocata dal contribuente.
Il ricorso dell’Agenzia è stato pertanto accolto e, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., la causa è stata decisa nel merito, trattandosi di questioni di mero diritto e non essendo coinvolti profili di fatto pacifici tra le parti, con conseguente rigetto del ricorso originario del contribuente. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione del recente consolidamento dell’orientamento applicato, successivo all’instaurazione del giudizio.
Nota della Redazione
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