Notifica PEC appello tributario ammessa dopo giudizio analogo di primo grado (Cass. civ. Sez. V n. 33370 del 20.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la notifica dell’atto d’appello a mezzo PEC è ammissibile anche quando il giudizio di primo grado si è svolto con modalità analogiche. La scelta delle modalità telematiche di notificazione e deposito può essere esercitata per la prima volta in appello, indipendentemente dal percorso seguito dalla controparte e dal fatto che il primo grado sia stato instaurato in forma cartacea. L’art. 16, comma 2, del d.l. n. 119/2018, norma di interpretazione autentica dell’art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 nel testo previgente, opera anche per i giudizi introdotti prima del 10 luglio 2019, esclusi dall’applicazione della nuova disciplina obbligatoria. Ne consegue che la notifica a mezzo PEC è correttamente eseguita ove, alla data dell’atto, fosse già operativa nel distretto la disciplina del processo tributario telematico.

Il Fatto

Il contribuente impugna una cartella di pagamento eccependo la tardività della notifica, intervenuta oltre il termine di cinque anni dall’avviso di accertamento divenuto definitivo. La Commissione Tributaria Provinciale accoglie il ricorso. L’Agenzia delle Entrate propone appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che lo dichiara inammissibile: l’atto era stato notificato a mezzo PEC, mentre il primo grado si era svolto con modalità cartacee, e il giudice d’appello aveva qualificato la notificazione telematica come inesistente.

Le Agenzie ricorrono per cassazione con tre motivi, lamentando la violazione della disciplina sul processo tributario telematico e sostenendo che la notifica a mezzo PEC era legittima, essendo già vigente nel Lazio il relativo regime. Il contribuente resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, che ha consentito notificazioni e depositi telematici secondo il d.m. n. 163/2013 e i decreti attuativi. L’art. 20, comma 2, del d.m. n. 163/2013 ha rimandato a successivi decreti ministeriali l’individuazione delle commissioni tributarie destinatarie dell’applicazione graduale della disciplina. Il d.m. 4 agosto 2015, recante le specifiche tecniche, è entrato in vigore per il Lazio, ai sensi del d.m. 15 dicembre 2016, con decorrenza fissata dallo stesso decreto.

La Corte ricostruisce poi l’evoluzione normativa. L’art. 16, comma 1, lett. a), n. 4, del d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018, ha reso obbligatoria, e non più facoltativa, la notifica telematica. L’art. 16, comma 5, del medesimo decreto ha però introdotto una disposizione intertemporale, applicabile ai giudizi instaurati con ricorso notificato dal 10 luglio 2019: poiché i ricorsi di primo e secondo grado erano stati notificati anteriormente, la nuova disciplina obbligatoria non trova applicazione nella vicenda.

Rileva, invece, l’art. 16, comma 2, del d.l. n. 119/2018, norma di interpretazione autentica: l’art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, nel testo anteriore, va letto nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado del giudizio le modalità previste dal d.m. n. 163/2013, a prescindere dalla modalità prescelta dalla controparte e dallo svolgimento del primo grado in forma analogica. Tale lettura, confermata dalla circolare ministeriale, era diretta a evitare che la scelta del ricorrente o appellante vincolasse le modalità di costituzione della controparte. Richiama sul punto i precedenti Cass. n. 37371/2022 e Cass. n. 4168/2022.

Conclusivamente, per il Lazio la disciplina del processo tributario telematico era operativa dal 15 aprile 2017. La notifica a mezzo PEC dell’appello, eseguita dall’amministrazione finanziaria il 17 maggio 2018, deve reputarsi correttamente eseguita. Il ricorso è pertanto accolto, il primo motivo fondato, assorbiti il secondo e il terzo; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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