Mansioni superiori nella carriera prefettizia: sindacato di legittimità e accertamento della prevalenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16137 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del trattamento retributivo per lo svolgimento di mansioni superiori nella carriera prefettizia presuppone l’accertamento dell’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri della qualifica superiore invocata. La circostanza che la rappresentanza in giudizio dell’amministrazione sia prevista dalla tabella A allegata al d.lgs. n. 139 del 2000 nell’ambito della più ampia funzione di direzione e coordinamento dei servizi comuni non è sufficiente, di per sé, a fondare la pretesa. La censura che, pur deducendo violazione di legge, contesti l’accertamento di fatto del giudice di merito sull’insussistenza della prevalenza è inammissibile.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame proposto dal Ministero dell’interno e ha respinto la domanda di un funzionario amministrativo, volta al riconoscimento del diritto al trattamento retributivo per la qualifica di vice prefetto aggiunto, area dirigenziale. Il ricorrente assumeva di aver svolto mansioni superiori nel periodo dal gennaio 2010 al dicembre 2013, in ragione delle funzioni di rappresentanza della Prefettura nelle vertenze davanti ai tribunali civili e ai giudici di pace.
Avverso la pronuncia territoriale il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Il Ministero si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, senza svolgere difese.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 e delle tabelle A e B del d.lgs. n. 139 del 2000, dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 36 Cost., oltre agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in relazione al contratto integrativo del Ministero dell’interno del 26 settembre 2010 e al C.C.N.L. del comparto ministeri 1998-2001.
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile. Pur formalmente denunciando una violazione di legge, la censura mirava in realtà a porre in discussione l’accertamento in fatto svolto dal giudice di merito, che aveva escluso il requisito della prevalenza delle mansioni superiori assertivamente svolte.
Il ricorrente non ha prospettato alcuna specifica violazione dei canoni ermeneutici, circostanza che preclude il sindacato di legittimità sull’interpretazione della normativa di riferimento. Il Collegio ha richiamato, sul punto, il precedente Cass. Sez. 3, 28/11/2017, n. 28319.
Quanto alle spese, la soccombenza del ricorrente non ha comportato condanna alla refusione, poiché il Ministero non ha svolto alcuna concreta attività difensiva. La Corte ha invece dato atto della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente obbligo, ove dovuto, del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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