Nessun aggravamento delle infermità per prevalenza dei fattori anagrafici (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 18 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata, l’aggravamento delle infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio non può essere affermato quando i fattori eziopatogenetici extra-lavorativi, e in particolare quello anagrafico, siano divenuti preponderanti rispetto alla originaria causa di servizio. Il giudizio di aggravamento va riferito alla data della domanda e non può estendersi agli sviluppi successivi della malattia. Spetta al ricorrente dimostrare il nesso tra il peggioramento e il servizio prestato, non essendo sufficiente il carattere degenerativo della patologia. Il parere del consulente d’ufficio, immune da vizi logici ed esaustivamente motivato, è idoneo a fondare il rigetto.
Il Fatto
Il ricorrente, già riconosciuto non idoneo al servizio militare in modo assoluto nel 1984 e successivamente destinatario di un trattamento pensionistico privilegiato di seconda categoria a vita, presentava nel 2019 domanda di aggravamento delle infermità di natura ortopedica già ascritte a categoria. La Commissione Medica del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Cagliari, con verbale del 6 marzo 2020, riteneva non aggravate tutte le infermità, confermando le precedenti attribuzioni di categoria.
Il ricorrente impugnava quel verbale davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’ascrizione a categoria superiore e la riliquidazione della pensione privilegiata. Nessuna delle amministrazioni intimate si costituiva. Il giudizio si protraeva per l’acquisizione del fascicolo amministrativo e per l’espletamento di una consulenza tecnica medico-legale,affidata all’ATS Sardegna e più volte prorogata.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione del riconoscimento dell’aggravamento delle infermità dipendenti da causa di servizio, muovendo dal quesito sottoposto al consulente d’ufficio e dal parametro temporale fissato nell’ordinanza. Il Collegio richiama l’art. 21, Allegato 2, del D.lgs. n. 174/2016, che esclude l’applicabilità dell’art. 149 disp. att. c.p.c., con la conseguenza che la valutazione deve riferirsi alla data della domanda di aggravamento e non può tener conto del peggioramento intervenuto nelle more del giudizio.
Nel merito, il consulente d’ufficio ha ricostruito la documentazione sanitaria e ha inquadrato le patologie oggetto di contestazione come esiti di processi artrosici, rispetto ai quali il carattere multifattoriale dell’artrosi impone di verificare l’incidenza dei singoli fattori nel periodo considerato, compreso tra il 1993 e il 2019.
Il Collegio medico ha concluso che, essendo il ricorrente cessato dal servizio nel 1984, i fattori eziopatogenetici extra-lavorativi — in primo luogo quello anagrafico — sono divenuti nel tempo preponderanti. Gli accertamenti di diagnostica per immagini hanno evidenziato uno stato locale compatibile con quello di soggetti di pari età. Su queste basi il consulente ha ritenuto le infermità non aggravate rispetto a quelle riscontrate nel 1988.
La Corte respinge la richiesta di riformulazione del quesito. Il consulente ha tenuto conto anche delle relazioni di parte e il giudice ritiene che la relazione medico-legale di parte, depositata in opposizione, non apporti elementi ulteriori rispetto alla documentazione già esaminata e alla visita fisiatrica effettuata. Il parere del CTU è immune da vizi logici, esaustivamente motivato e reso su corrette basi medico-legali, sicché il giudice lo assume come proprio.
Il ricorso è quindi respinto. Le spese sono compensate in ragione della complessità della vicenda e del tempo occorso per la definizione del giudizio.
Nota della Redazione
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