Responsabilità contabile da assenteismo definita con rito abbreviato e pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 122 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile, la definizione del procedimento ai sensi del rito abbreviato presuppone l’integrale esecuzione del pagamento della somma quantificata dalla Procura regionale e accettata dal convenuto. L’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001 impone al dipendente pubblico che attesti falsamente la propria presenza in servizio l’obbligo di risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto per i periodi di mancata prestazione, oltre al danno all’immagine. Il regolare versamento della somma, documentato e tempestivo, preclude ogni ulteriore contestazione sul merito e consente al giudice di definire il giudizio, con condanna del convenuto alle spese di giustizia.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un dipendente pubblico per sentirlo condannare al risarcimento del danno da assenteismo, per avere falsamente attestato la propria presenza in servizio per complessive 24 ore e 12 minuti, riferite a 18 giornate lavorative comprese tra il 23 settembre e il 31 ottobre 2017. La condotta era già stata contestata in sede penale e si era conclusa con sentenza di proscioglimento per messa alla prova.

Il convenuto ha presentato istanza di definizione del procedimento con rito abbreviato, offrendo il pagamento della somma quantificata dalla Procura. Dopo il parere favorevole del Pubblico Ministero e l’accoglimento dell’istanza da parte della Sezione, il giudizio è giunto alla decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta alla Sezione giurisdizionale attiene alla definizione del giudizio di responsabilità contabile mediante il rito abbreviato previsto dal codice di giustizia contabile. Il Collegio ha ricostruito la vicenda processuale muovendo dall’atto di citazione della Procura regionale, che aveva quantificato il danno patrimoniale sulla base della documentazione prodotta dall’amministrazione danneggiata.

Il fondamento della pretesa risarcitoria è stato individuato nell’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001, che obbliga il dipendente autore della falsa attestazione a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto per i periodi di mancata prestazione, nonché il danno all’immagine. Quest’ultima voce è stata determinata in via equitativa, secondo il criterio presuntivo concorrente richiamato dalla disciplina in materia di responsabilità amministrativa.

Il convenuto ha attivato la procedura di definizione abbreviata, offrendo dapprima una somma e poi accettando la diversa quantificazione proposta dalla Procura, pari a 297,55 euro. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all’ammissione al rito. Con decreto n. 1 del 2025 la Sezione ha accolto la proposta, fissando il termine perentorio per il pagamento.

Il Collegio ha quindi verificato che il convenuto, in data 28 marzo 2025, ha fatto pervenire la ricevuta del bonifico di 297,55 euro in favore dell’amministrazione danneggiata. All’udienza, il Pubblico Ministero, preso atto del versamento, ha chiesto la definizione del giudizio ai sensi di legge.

Non sussistendo motivi per disattendere le concordi conclusioni delle parti, la Sezione ha definito il giudizio in conformità al rito abbreviato, con contestuale condanna del convenuto al pagamento delle spese di giustizia, liquidate dalla Segreteria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *