Responsabilità erariale per contributi agricoli su terreni non più nella disponibilità dell’impresa (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 31 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di aiuti europei e nazionali all’agricoltura, la percezione di contributi a fondo perduto sulla base di domande che pongono a fondamento dell’istanza terreni dei quali l’impresa ha perso la disponibilità per effetto della risoluzione del contratto di assegnazione costituisce danno erariale risarcibile, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti. Il requisito del titolo di conduzione dei fondi, richiesto dalla normativa comunitaria e dal d.P.R. n. 503 del 1999 ai fini dell’ammissibilità agli aiuti, non è sostituito dalla mera disponibilità di fatto dei terreni. La decorrenza della prescrizione quinquennale dell’azione erariale resta differita all’atto di rinvio a giudizio ove ricorra l’occultamento doloso del danno, non essendo la mera inerzia della parte pubblica idonea a far maturare la prescrizione.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria ha convenuto in giudizio la titolare di un’impresa agricola individuale, in proprio e nella qualità, per sentirla condannare al risarcimento di € 88.041,24, corrispondenti a contributi eurounitari e nazionali indebitamente percepiti nell’arco di più campagne agricole.

La convenuta era divenuta assegnataria, con contratto di vendita con patto di riservato dominio, di un fondo agricolo dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina, poi succeduta da ISMEA. Dopo il versamento delle prime rate, gli assegnatari cessavano i pagamenti; l’ISMEA domandava la restituzione del fondo e il Tribunale di Roma, con sentenza del 2011, dichiarava la risoluzione del contratto. Malgrado ciò, l’impresa continuava a presentare domande di sovvenzione ponendo a base delle stesse i medesimi terreni, senza comunicare all’AGEA la perdita del titolo di conduzione e utilizzando visure catastali non aggiornate. La convenuta non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato la contumacia della convenuta, non costituitasi dopo la rituale notificazione dell’atto di citazione. Ha poi respinto l’eccezione di prescrizione quinquennale, rilevando che il dies a quo va individuato nella data del provvedimento di rinvio a giudizio, in ragione dell’occultamento doloso posto in essere mediante la mancata comunicazione dello spossessamento dei terreni e l’uso di certificazioni non aggiornate.

Sul piano oggettivo la Corte ha riscontrato la piena coincidenza tra le particelle oggetto delle domande di contributo e quelle già riconducibili al contratto risolto, come attestato dagli elenchi AGEA e dalle note della Guardia di Finanza. È stata quindi respinta la tesi difensiva secondo cui parte dei contributi sarebbe stata legittimamente percepita in relazione ad altri terreni in proprietà dell’impresa.

Il Collegio ha ricostruito il requisito del titolo di conduzione richiesto dalla normativa europea e dal d.P.R. n. 503 del 1999: i richiedenti devono essere in grado di produrre validi titoli giuridici a dimostrazione di essere proprietari o di detenere i fondi in base a contratti di affitto, comodato o usufrutto. Non è sufficiente la mera disponibilità di fatto dei terreni.

Sul piano temporale, la Corte ha distinto due periodi. La risoluzione legale di diritto e il correlato effetto costitutivo, ancorché retroattivo, si sono integrati con la sentenza del Tribunale di Roma; solo dopo la pronuncia, e non prima, risultava integrato il dolo della convenuta. Per il periodo precedente le condotte sono qualificabili come colpa grave, ma tale rilievo resta privo di effetti in ragione della mancata opposizione della contumace.

Il danno è stato quantificato in € 88.041,24 e ripartito tra Unione Europea, Stato e Regione Umbria secondo le percentuali di cofinanziamento, con rivalutazione ISTAT e interessi legali dal deposito. Le spese di giudizio, liquidate in € 680,75, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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