L’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. esige elementi individualizzanti (Cass. pen. Sez. 2 n. 16858 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, il controllo di legittimità sui provvedimenti de libertate è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificarne la congruità argomentativa, non potendo la Corte di cassazione procedere a una diversa ricostruzione dei fatti o a una nuova valutazione delle risultanze probatorie. La sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è rilevabile in sede di legittimità soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione. L’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. richiede la dimostrazione, quanto meno a livello indiziario, che il reato sia stato commesso al fine specifico di favorire l’attività di un’associazione mafiosa e che l’agente fosse consapevole dell’ausilio prestato al sodalizio, non potendosi desumere da mere valutazioni generali sull’attività criminale del gruppo.
Il Fatto
A seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Sesta sezione della Corte di cassazione, il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice del rinvio, rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato, confermando la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il ricorrente, tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, l’omessa o apparente motivazione dell’ordinanza in relazione alla sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., non essendo stato dimostrato alcun comportamento individuale finalizzato a favorire il sodalizio criminoso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito i limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui il controllo è circoscritto alla verifica della congruità della motivazione rispetto al fine giustificativo del provvedimento. La valutazione circa la gravità del quadro indiziario è demandata al giudice di merito, mentre al giudice di legittimità spetta soltanto il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità o meno del quadro indiziario a carico dell’indagato.
Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, concernenti l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo, la Suprema Corte ha ritenuto la motivazione dell’ordinanza impugnata esente da vizi logici. Il Tribunale aveva, infatti, dato conto del rilevantissimo numero di reati fine e dell’esistenza di una struttura organizzativa articolata su più livelli, in cui ogni soggetto aveva una propria competenza per l’attuazione del programma criminoso, elementi tutti pienamente significativi sul piano indiziario. Parimenti, in ordine alla consapevole partecipazione del ricorrente, la motivazione aveva indicato specifiche attività dallo stesso svolte all’interno dell’associazione, quali custode della sostanza, coadiutore nell’approvvigionamento e addetto al trasporto.
Diversamente, la Corte ha accolto il terzo motivo, relativo all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Il Tribunale, nelle pagine dedicate a tale aspetto, si era limitato a richiamare la motivazione del Giudice per le indagini preliminari, la quale, tuttavia, non conteneva alcun elemento individualizzante nei confronti del ricorrente. Quanto al metodo mafioso, era stata richiamata soltanto la condotta tenuta da altro soggetto; quanto all’agevolazione, vi era solo la considerazione che il narcotraffico era la principale attività criminale della cosca. Tali elementi sono stati ritenuti insuffizienti.
La Corte ha, infatti, precisato che la sussistenza dell’aggravante della agevolazione mafiosa necessita della dimostrazione, quanto meno a livello indiziario, che il reato sia stato commesso al fine specifico di favorire l’attività dell’associazione mafiosa e della consapevolezza dell’ausilio prestato al sodalizio. Nel caso di specie non vi era la dimostrazione della “spendita” del nome dell’associazione da parte del ricorrente, cosicché l’ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente alle circostanze aggravanti, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, mentre il motivo concernente le esigenze cautelari è rimasto assorbito.
Nota della Redazione
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