Aliud pro alio solo per bene eterogeneo e inidoneo allo scopo (Cass. civ. Sez. II n. 13214 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell’art. 1453 c.c., qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l’utilità presagita. Il vizio redibitorio e la mancanza di qualità essenziali, presupponendo l’appartenenza della cosa al genere pattuito, differiscono dalla consegna di aliud pro alio: quest’ultima presuppone che la causa concreta del trasferimento non sia realizzabile in modo irrimediabile, tanto da pregiudicare l’identità della cosa acquistata, e non la mera carenza di requisiti sanabili. La fattispecie non si configura quando la diversità attenga a un profilo quantitativo o di grado, senza che risulti compromessa la destinazione economico-sociale del bene.
Il Fatto
Una società acquirente conveniva in giudizio la fornitrice davanti al Tribunale di Perugia, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento e il risarcimento dei danni. Assumeva che il calcestruzzo commissionato per il massetto di sostegno del pavimento industriale non fosse idoneo allo scopo, con conseguente cedimento della pavimentazione.
La fornitrice eccepiva la prescrizione e, nel merito, contestava la pretesa. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, ravvisando una vendita di aliud pro alio e liquidando il danno. La Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma, riduceva il quantum ma confermava la qualificazione della fattispecie. Avverso tale pronuncia la società fornitrice ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso denuncia motivazione apparente ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 111, sesto comma, Cost., per avere la Corte territoriale confermato la qualificazione della consegna come aliud pro alio richiamando genericamente gli esiti delle due consulenze tecniche d’ufficio.
La Corte ricostruisce la distinzione tra le tre figure. Il vizio redibitorio ex art. 1490 c.c. e la mancanza di qualità essenziali ex art. 1497 c.c. presuppongono l’appartenenza della cosa al genere pattuito. La consegna di aliud pro alio si determina, invece, quando il bene appartenga a un genere del tutto diverso o presenti difetti che gli impediscano di assolvere alla funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti.
Il principio è che la sola minore capacità di resistenza del calcestruzzo, di per sé, non integra l’eterogeneità. La motivazione impugnata si limita ad affermare la ridotta resistenza e la conseguente inidoneità all’uso, senza chiarire se tale caratteristica abbia inciso sull’an della natura della res, determinandone la funzionale e assoluta inidoneità, ovvero se le irregolarità siano degradabili a mere imperfezioni sanabili.
Le argomentazioni sono giudicate laconiche e perplesse: non emerge il grado di incidenza della minore resistenza sulla capacità del conglomerato di assolvere alle sue funzioni. Sussiste aliud pro alio soltanto in presenza di deficienze strutturali tali da pregiudicare l’appartenenza al genus. Il ricorso è pertanto accolto nei sensi di cui in motivazione, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione.
Su un punto accessorio la Corte osserva che la domanda di risarcimento ben poteva proporsi senza previa domanda di risoluzione, giacché l’art. 1453 c.c. fa salvo in ogni caso il risarcimento. La verifica del fatto allegato, infine, poteva essere demandata a una consulenza tecnica d’ufficio di natura percipiente, vertendo su elementi già allegati che solo un tecnico è in grado di accertare.
Nota della Redazione
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