Cessione del credito del passeggero ad Airhelp: esclusa l’attività finanziaria (Cass. civ. Sez. III n. 7635 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessione onerosa del credito vantato dal passeggero a titolo di compensazione pecuniaria per la cancellazione del volo, in favore di una società che ne cura il recupero, non integra di per sé una causa di finanziamento soggetta al regime autorizzativo dell’art. 106 TUB. Perché ricorra l’attività di concessione di finanziamenti al pubblico occorre l’anticipazione al cedente di una somma di denaro o di altra utilità, con obbligo di restituzione. Se invece il corrispettivo è pattuito come meramente eventuale e pagabile solo dopo l’incasso del credito dalla compagnia aerea, il negozio realizza una compravendita e non una causa di finanziamento. Ne consegue la legittimazione attiva della cessionaria e l’inammissibilità delle censure che, sotto veste di violazione di legge, sollecitino una diversa lettura delle risultanze probatorie.
Il Fatto
Una società attiva nel recupero dei crediti dei passeggeri aerei convenne in giudizio la compagnia aerea davanti al Giudice di pace, chiedendo la condanna al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004 per la cancellazione di un volo. Il credito le era stato ceduto dai passeggeri con un contratto che richiamava per relationem un listino prezzi.
La compagnia eccepì la nullità della cessione per violazione dell’art. 106 TUB e il difetto di legittimazione attiva della cessionaria. Il Giudice di pace rigettò la domanda; il Tribunale, in appello, riformò la decisione e condannò la compagnia al pagamento. Contro questa sentenza la compagnia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; la controricorrente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si sosteneva che la cessione celasse in realtà un mandato oneroso all’incasso, è dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo. Da un lato la ricorrente non ha indicato in quale fase del merito le contestazioni e le prove sarebbero state introdotte, come richiede l’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.; dall’altro, sotto la formale intestazione della violazione di legge, chiede una diversa lettura dei fatti, attività riservata al giudice di merito.
Quanto al secondo motivo, la Corte ricostruisce il perimetro dell’art. 106 TUB e del D.M. Economia e Finanze n. 53/2015. L’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma comprende, tra l’altro, l’acquisto di crediti a titolo oneroso, ma perché si configuri la causa di finanziamento occorre la messa a disposizione di denaro o altra utilità in favore del finanziato, con successiva restituzione.
Il Tribunale ha escluso tale causa sulla base di condivisibili passaggi. Il contratto prevede che il cedente riceva il prezzo solo dopo che la cessionaria avrà incassato la compensazione dalla compagnia: non vi è alcuna anticipazione né obbligo di restituzione, e il corrispettivo è meramente eventuale. Il negozio integra quindi una compravendita, con corrispettivo decurtato dall’attività di recupero svolta dalla cessionaria.
La Corte richiama inoltre il proprio orientamento in tema di cessione del credito risarcitorio da sinistro stradale, che non implica alcuna attività finanziaria soggetta ad autorizzazione. Le censure sul punto risultano mere contrapposizioni ricostruttive, inammissibili.
Il terzo motivo, relativo all’art. 115 TULPS, è manifestamente inammissibile: qualificato il rapporto come compravendita, la cessionaria ha agito per il recupero di un credito proprio. Il quarto motivo, sulla nullità per indeterminatezza del prezzo, è respinto perché il Tribunale ha ritenuto l’oggetto determinabile ai sensi dell’art. 1346 cod. civ. mediante il rinvio al listino. Il quinto, sulla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., è inammissibile perché non deduce l’assunzione di prove illegittime. Il rigetto del ricorso principale assorbe quello incidentale condizionato; la ricorrente è condannata anche ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ..
Nota della Redazione
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