Notifica appello tributario nel domicilio eletto e ultrattività dell’elezione (Cass. civ. Sez. V n. 25428 del 16.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la notifica dell’atto di appello deve essere eseguita, in caso di elezione di domicilio, nel domicilio eletto dalla parte con la costituzione in primo grado, ai sensi dell’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, che prevale sulla disciplina dell’art. 330 cod. proc. civ. e dell’art. 170, comma 1, cod. proc. civ.. L’elezione di domicilio è solo eventuale e può essere effettuata presso qualunque soggetto, non necessariamente presso il difensore. La dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del termine per appellare non incide sull’ultrattività dell’indicazione della sede e del domicilio eletto in primo grado, sancita dall’art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. È inammissibile l’appello dichiarato tale per essere stato notificato alla parte presso gli uffici della procedura anziché presso il difensore, quando il domicilio era stato eletto proprio presso quegli uffici.

Il Fatto

La società contribuente, in amministrazione straordinaria, impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale un avviso di accertamento con cui l’imponibile Iva per l’anno 2010 era stato rettificato per indebita applicazione del reverse charge a un’operazione di vendita immobiliare. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso.

Investita dell’appello dell’Agenzia delle entrate, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia lo dichiarava inammissibile perché notificato alla parte personalmente presso gli uffici dell’amministrazione straordinaria, anziché presso il difensore costituito in primo grado. Avverso tale pronuncia l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; il Fallimento della società resisteva con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per erronea indicazione della parte destinataria della notifica. Secondo il costante indirizzo di legittimità, il requisito dell’art. 366, comma 1, n. 1, cod. proc. civ. non richiede forme speciali: è sufficiente che le parti siano identificabili con certezza dal contesto del ricorso, anche se non indicate o erroneamente indicate nell’epigrafe. Nella specie gli ampi riferimenti alla vicenda e agli atti dei gradi precedenti, nonché la costituzione del Fallimento nel giudizio di legittimità, escludono il denunciato vizio.

Quanto al primo motivo, la Corte rileva che viene in realtà dedotto un error in iudicando de iure procedendi. Sul luogo della notificazione dell’appello tributario opera, con carattere di specialità e prevalenza, l’art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992, rispetto all’art. 330 cod. proc. civ., riferibile al solo ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali.

In forza dell’art. 17, comma 1, le notificazioni sono fatte nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o sede dichiarata con la costituzione. L’elezione di domicilio è solo eventuale e può avvenire presso qualunque soggetto, non necessariamente il difensore; essa non viene meno per l’estinzione del rapporto professionale o la cancellazione dall’albo del domiciliatario.

Nel caso concreto è pacifico che la contribuente avesse eletto domicilio presso gli uffici della procedura, e non presso il difensore: ivi doveva quindi essere notificato l’appello. Irrilevante è la dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del termine per appellare, poiché trova applicazione il principio di ultrattività dell’elezione di domicilio effettuata in primo grado, sancito dall’art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.

La Corte territoriale, dichiarando inammissibile l’appello per mancata notifica presso il difensore, si è posta in contrasto con tali principi. Il ricorso è quindi accolto sul primo motivo, assorbiti gli altri due, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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