Legittimo il rigetto del ricorso nel concorso esterno in bancarotta (Cass. pen. Sez. V n. 129 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La qualifica di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ., postula l’esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla funzione, senza che la significatività e la continuità comportino l’esercizio di tutti i poteri dell’organo di gestione, richiedendosi un’apprezzabile attività gestoria svolta in modo non episodico o occasionale. Nel caso di una società deprivata di reale autonomia e avviata al fallimento, la prova della posizione di amministratore di fatto può evincersi anche dal compimento di una singola operazione distrattiva, quando questa sia ideata per attuare il disegno fraudolento di dismissione della fallita. Il soggetto che assume la qualifica di amministratore di fatto è gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore di diritto. Integra il reato di cui all’art. 223, comma 1, legge fall. la realizzazione di atti di disposizione dei beni societari caratterizzati, secondo una valutazione ex ante, da manifesta e intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 29 aprile 2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano a carico della ricorrente per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ascritti in concorso con l’amministratore di diritto della società poi fallita. Alla ricorrente è contestato di avere operato quale amministratore di fatto della società fallita, destinataria di un progressivo svuotamento in favore di una seconda società alla stessa riconducibile.

Avverso la decisione territoriale l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 216 e 223 legge fall., dell’art. 2639 cod. civ. e vizi di motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., censurando l’attribuzione del ruolo gestorio e la qualificazione delle operazioni come distrattive.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento richiamando la nozione di amministratore di fatto e le condizioni che ne consentono l’accertamento. Viene ribadito che l’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive va valutato in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale, e che tale accertamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove la motivazione risulti incongrua o illogica.

Sul punto la Corte richiama il principio secondo cui, nel caso di una società deprivata di reale autonomia perché avviata al fallimento, la prova della posizione di amministratore di fatto può desumersi anche dal compimento di una singola operazione distrattiva ideata per attuare il disegno di dismissione della fallita. La ricostruzione operata dalla Corte territoriale — lo svuotamento della società in favore di una società speculare, il carattere sostanzialmente familiare delle due compagini e la destinazione della nuova società dei beni strumentali — rende le doglianze difensive aspecifiche e inidonee a scalfire la tenuta della motivazione.

Quanto alla contestazione relativa alla congruità del canone di locazione, la Corte rileva che l’adeguatezza non può essere collegata ad altro contratto stipulato per una porzione più ridotta e in essere solo fino al 2013, avendo il contratto principale costituito lo strumento attraverso cui si è realizzata una sostanziale cessione dell’attività aziendale. Assume rilievo, in tale prospettiva, l’utilizzo del personale della fallita da parte della nuova società, con mantenimento formale del rapporto di lavoro e dei relativi oneri in capo alla prima.

La Corte conferma che assumono rilievo, nella bancarotta fraudolenta impropria, anche le condotte successive all’irreversibilità del dissesto, perché la norma assegna influenza a ogni condotta che incida aggravandolo, essendo il fenomeno del dissesto a progressione e durata nel tempo. Le censure difensive non disarticolano l’impianto motivazionale.

Il motivo sull’attenuante del risarcimento del danno è rigettato: secondo la Corte l’attenuante dell’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. richiede un ristoro integrale ed effettivo, non supplito da un pagamento parziale. Il ricorso è quindi rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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